Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20745 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20745 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MESSINA il 04/10/1984
avverso l’ordinanza del 16/01/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 16 gennaio 2025, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha respinto il reclamo proposto da
NOME COGNOME avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di
Spoleto che gli ha trattenuto una missiva in arrivo;
Ritenuto che nel provvedimento impugnato sono state valutate le deduzioni della difesa e, provvedendo ad una rilettura della missiva alla luce della
prospettazione del fatto che i suoi contenuti vertesse sui lavori di ristrutturazione curati dalla convivente, il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato la presenza di
narrazioni di eventi e circostanze non chiare e i profili di ambiguità rilevabili in rapporto con la caratura criminale del ricorrente;
che in tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale ai sensi dell’art. 41-bis ord. pen., la decisione di non inoltro,
per essere legittima, deve essere motivata, sia pur sinteticamente e tenendo conto del bilanciamento tra ragioni ostensibili e rilievi non consentiti per esigenze
investigative, sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo (cfr Sez. 5, n. 32452 del 22/02/2019, Rv. 277527-01);
che la motivazione del provvedimento impugnato soddisfa, seppur con formule sintetiche, tali criteri poiché muove da una valutazione della pericolosità del soggetto che deve ricevere la missiva e dell’articolata e poco chiara veicolazione di dati e fatti non immediatamente intellegibili;
che la completezza della motivazione, calibrata sullo specifico testo della missiva in esame, rende per un verso irrilevante il richiamo della difesa ad altre decisioni in casi asseritamente analoghi nei quali la corrispondenza non è stata trattenuta e per altro verso resiste alle censure contenute nel ricorso che richiede un’alternativa valutazione nel merito, riproponendo le medesime argomentazioni e riportando gli stessi elementi già sottoposti ai giudici di merito;
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso l’08 maggio 2025
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