Inammissibilità ricorso: Quando la Ripetizione dei Motivi Blocca l’Accesso alla Cassazione
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di un principio fondamentale nel processo penale: l’inammissibilità del ricorso per Cassazione quando questo si limita a una semplice riproposizione dei motivi d’appello. Affinché il ricorso sia valido, non basta dissentire dalla decisione precedente; è necessario confrontarsi criticamente e specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata. Analizziamo come la Suprema Corte ha applicato questo principio in un caso concreto, sottolineando le severe conseguenze per il ricorrente.
I Fatti del Processo e il Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una sentenza della Corte d’Appello che confermava la responsabilità penale di un individuo. L’imputato, non soddisfatto della decisione, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a tre distinti motivi. I primi due motivi contestavano la valutazione delle dichiarazioni rese dalle persone offese, mentre il terzo motivo criticava il bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti effettuato dai giudici di merito.
Tuttavia, la difesa non introduceva elementi di novità o critiche puntuali alla struttura logico-giuridica della sentenza d’appello. Al contrario, si limitava a ripresentare le stesse censure già sollevate e respinte nel grado precedente, sperando in una riconsiderazione generale del materiale probatorio.
L’Analisi della Cassazione sull’Inammissibilità del ricorso
La Corte di Cassazione, esaminando il caso, ha rapidamente rilevato la debolezza strutturale del ricorso. I giudici hanno evidenziato come i primi due motivi non fossero altro che una “pedissequa reiterazione delle generiche censure già dedotte in appello”. In pratica, l’imputato non si era confrontato con la motivazione della Corte d’Appello, la quale aveva ritenuto attendibili le testimonianze delle parti offese con un ragionamento immune da vizi logici o giuridici. Chiedere alla Cassazione di rivedere tale valutazione significa sollecitare un nuovo esame del merito dei fatti, un’attività preclusa al giudice di legittimità, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non ricostruire l’accaduto.
Anche il terzo motivo, relativo al bilanciamento delle circostanze, è stato giudicato “manifestamente infondato”, poiché la Corte territoriale aveva fornito una giustificazione né illogica né arbitraria per la sua decisione.
Le motivazioni
La motivazione della Suprema Corte si fonda su un pilastro del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riproporre le medesime questioni di fatto. È, invece, un rimedio straordinario volto a correggere errori di diritto. Quando un ricorso si limita a ripetere le doglianze precedenti senza attaccare specificamente il ragionamento logico-giuridico del giudice che ha emesso la sentenza impugnata, esso perde la sua funzione e diventa inammissibile.
La Corte ha inoltre stabilito che tale inammissibilità del ricorso non può essere considerata esente da colpa. Proporre un ricorso con queste caratteristiche rivela una negligenza nella comprensione dei limiti del giudizio di legittimità. Per questo motivo, oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali, è stata inflitta al ricorrente una sanzione pecuniaria di tremila euro da versare alla Cassa delle ammende, come previsto dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (sent. n. 186 del 2000) per i casi di inammissibilità colposa.
Le conclusioni
L’ordinanza ribadisce un’importante lezione per ogni operatore del diritto: un ricorso per Cassazione efficace deve essere chirurgico e mirato. Deve individuare e smontare i passaggi logici e giuridici errati della sentenza che si intende impugnare, non limitarsi a una sterile ripetizione di argomenti già vagliati. In assenza di questo confronto critico, il rischio non è solo il rigetto, ma una declaratoria di inammissibilità con conseguenze economiche significative. La decisione serve da monito sulla necessità di un approccio tecnico e consapevole nell’utilizzo degli strumenti di impugnazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a ripetere le stesse censure già presentate in appello, senza confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata.
Cosa significa che il ricorso mirava a una ‘non consentita diversa valutazione delle fonti probatorie’?
Significa che il ricorrente chiedeva alla Corte di Cassazione di riesaminare e giudicare nuovamente le prove, come le testimonianze, un compito che spetta ai giudici di primo e secondo grado e non alla Cassazione, che si occupa solo di questioni di diritto.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44776 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44776 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 13/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SASSO DI CASTALDA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigraf esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, quanto ai primi due motivi di ricorso ricorrente, attraverso una pedissequa reiterazione delle generiche censure già dedotte in appello, senza confrontarsi con la sentenza impugnata – che, a pagina 2, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha ritenuto attendibili le dichiarazioni delle due persone o – tende a sollecitare una non consentita diversa valutazione delle fonti probatorie; il terzo moti invece, è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale argomentato in termini non illogici né arbitrari in ordine al bilanciamento tra le circostanze;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 ottobre 2023
Il Consigliere es COGNOME
ore COGNOME
Il Presidente