Inammissibilità Ricorso: la Cassazione boccia i motivi generici
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, la precisione è tutto. Un’ordinanza recente ci ricorda che l’inammissibilità del ricorso è la conseguenza diretta di motivi vaghi e non specifici. In questo caso, la Suprema Corte ha respinto il tentativo di un imputato di ribaltare una condanna per false accuse, sottolineando l’importanza di contestare in modo puntuale le ragioni della sentenza impugnata.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello. Un individuo era stato ritenuto colpevole di aver mosso false accuse nei confronti di un’altra persona. La condanna si basava su solide prove testimoniali, che la corte di merito aveva ritenuto convergenti e attendibili nel dimostrare la falsità delle accuse e la piena consapevolezza dell’imputato.
Non accettando la decisione, l’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, cercando di rimettere in discussione la sua responsabilità penale e facendo un vago riferimento a una possibile attenuante.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con ordinanza del 24/10/2025, ha messo un punto fermo alla questione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza, ma si ferma a un livello precedente: la verifica dei requisiti formali e sostanziali dell’atto di impugnazione. La conseguenza per il ricorrente è stata non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le motivazioni sull’inammissibilità del ricorso
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui la Corte ha giustificato l’inammissibilità del ricorso. I giudici hanno evidenziato due criticità fondamentali negli argomenti presentati dalla difesa.
In primo luogo, il motivo relativo alla responsabilità penale è stato giudicato ‘del tutto genericamente proposto’. Il ricorrente non ha contestato in modo specifico e dettagliato le argomentazioni della sentenza d’appello. In particolare, non ha saputo smontare il ragionamento del giudice di secondo grado che, basandosi su ‘plurime convergenti testimonianze’, aveva confermato la consapevole falsità dell’accusa mossa. Un ricorso in Cassazione non può limitarsi a una generale lamentela, ma deve individuare con precisione i vizi logici o giuridici della decisione impugnata.
In secondo luogo, anche il riferimento a una circostanza attenuante (prevista dall’art. 62 n. 2 del codice penale) è stato ritenuto generico. Inoltre, la Corte ha rilevato che tale questione non era stata nemmeno sollevata nel precedente grado di giudizio (l’appello). In base al principio di devoluzione, non è possibile presentare per la prima volta in Cassazione motivi che si sarebbero dovuti proporre davanti alla Corte d’Appello.
Conclusioni
Questa ordinanza è un chiaro monito sull’importanza della tecnica processuale. Per avere una possibilità di successo in Cassazione, non basta essere convinti delle proprie ragioni, ma è indispensabile articolarle in motivi specifici, pertinenti e non generici. L’inammissibilità del ricorso non è un mero tecnicismo, ma una sanzione processuale che impedisce al giudice di esaminare il caso nel merito, rendendo definitiva la condanna. La decisione ribadisce che la Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio dove rivalutare i fatti, ma un giudice di legittimità che verifica la corretta applicazione della legge e la logicità delle motivazioni.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano del tutto generici e non contestavano in modo specifico le ragioni espresse nella sentenza della Corte d’Appello, in particolare riguardo alla valutazione delle testimonianze.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Significa che il motivo non identifica in modo preciso e dettagliato il presunto errore (di diritto o di logica) commesso dal giudice precedente, ma si limita a una critica vaga e generale della sentenza, senza confrontarsi puntualmente con le argomentazioni in essa contenute.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
Oltre a vedere il suo ricorso respinto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36495 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36495 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LICATA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo riguardante la responsabilità è del tutto genericamente proposto rispetto alle ragioni espresse dalla sentenza, segnatamente con riguardo alla falsità dell’accusa consapevolmente mossa dal ricorrente ai danni del COGNOME, sulla base delle plurime convergenti testimonianze (v. pg. 6 e ss.);
Ritenuto che del tutto generico è il riferimento alla ipotesi di cui all’art. 62 n. 2 cod. pen. relazione alla quale non risulta devoluzione in appello;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/10/2025