Inammissibilità Ricorso: La Cassazione e il Dovere di Specificità
L’inammissibilità del ricorso è una delle sanzioni più severe previste dal nostro ordinamento processuale, poiché impedisce al giudice di entrare nel merito della questione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità e la mancanza di specificità nei motivi di impugnazione portino inevitabilmente a questa conseguenza. Analizziamo insieme la decisione per comprendere quali sono i requisiti essenziali per un ricorso efficace.
Il Fatto in Breve
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte di Appello di Roma. Il ricorrente, tramite il suo difensore, ha proposto un unico motivo di impugnazione, lamentando una presunta illogicità nella motivazione del provvedimento precedente. Tuttavia, la censura è stata formulata in termini molto ampi, senza fornire elementi concreti a supporto della tesi sostenuta.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione si basa su una valutazione puramente processuale, senza alcuna disamina del merito della vicenda originaria.
Le Motivazioni: il Principio di Specificità nell’Inammissibilità Ricorso
Il cuore della decisione risiede nella violazione dell’articolo 581, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale. Questa norma impone a chi impugna un provvedimento di indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. La Corte ha osservato che il ricorso era affetto da ‘insuperabile indeterminatezza’.
In altre parole, limitarsi a denunciare una generica ‘illogicità’ della motivazione, senza specificare quali passaggi della sentenza impugnata sarebbero errati e perché, non è sufficiente. Un ricorso così formulato non permette al giudice dell’impugnazione di comprendere i rilievi mossi e, di conseguenza, di esercitare il proprio potere di controllo (sindacato). La motivazione del provvedimento precedente era stata ritenuta logicamente corretta e il ricorso non ha fornito argomenti validi per scalfirla.
Conclusioni: le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per tutti gli operatori del diritto: la precisione è essenziale. La redazione di un atto di impugnazione richiede un’analisi dettagliata del provvedimento che si intende contestare e l’individuazione puntuale dei vizi che lo affliggono. La genericità non paga e, anzi, espone il ricorrente a conseguenze economiche significative. Per i cittadini, ciò si traduce nella necessità di affidarsi a professionisti competenti che sappiano tradurre le doglianze in motivi di ricorso strutturati e conformi ai requisiti di legge, per evitare una pronuncia di inammissibilità ricorso che chiude le porte a un ulteriore esame della vicenda.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per la sua genericità e ‘insuperabile indeterminatezza’, in quanto il motivo di impugnazione era privo dei requisiti di specificità prescritti dalla legge.
Quale requisito di legge non è stato rispettato dal ricorrente?
Non è stato rispettato il requisito previsto dall’art. 581, comma 1, lett. d), del codice di procedura penale, che impone di indicare chiaramente gli elementi alla base della censura formulata per consentire al giudice di valutarla.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10328 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10328 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce l’illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, è generico per insuperabile indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione dell’ordinanza di inammissibilità impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 20 febbraio 2024
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Il orsigIire estensore
Il Presidente