Inammissibilità Ricorso: L’Importanza di Motivi Specifici
L’ordinanza della Corte di Cassazione del 15 settembre 2025 offre uno spunto fondamentale per comprendere un principio cardine della procedura penale: l’inammissibilità ricorso per genericità dei motivi. Questo provvedimento sottolinea come non sia sufficiente un mero dissenso verso una decisione giudiziaria, ma sia necessario articolare critiche precise e circostanziate. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione e le sue importanti implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Palermo, emessa il 30 gennaio 2025. L’atto di impugnazione si concentrava su un unico motivo: la contestazione del trattamento sanzionatorio applicato e del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Il ricorrente, in sostanza, riteneva la pena eccessiva e ingiustificata la decisione dei giudici di secondo grado di non concedergli uno ‘sconto’ di pena basato su circostanze favorevoli non espressamente previste dalla legge.
La Decisione della Corte di Cassazione sull’Inammissibilità Ricorso
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione – cioè non valuta se la pena fosse giusta o se le attenuanti andassero concesse – ma si ferma a un livello preliminare, di puro rito. La conseguenza diretta di tale pronuncia è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni della Pronuncia
Il cuore della decisione risiede nella motivazione fornita dai giudici di legittimità. La Corte ha rilevato che il motivo unico presentato dal ricorrente era affetto da “genericità assoluta”. In altre parole, l’atto di ricorso si limitava a criticare la sentenza d’appello senza però spiegare in modo concreto e specifico quali fossero i presunti vizi logici nella motivazione dei giudici di secondo grado.
La Corte di Cassazione ha evidenziato che la Corte d’Appello, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, aveva fornito una motivazione congrua e logica sia sulla determinazione della pena sia sul diniego delle attenuanti generiche. Il ricorso, invece, non argomentava in alcun modo le ragioni per cui tale motivazione sarebbe stata errata o contraddittoria. Per presentare un ricorso valido, non è sufficiente affermare di non essere d’accordo; è indispensabile indicare con precisione i punti della sentenza impugnata che si ritengono viziati e spiegare il perché, sulla base di argomentazioni giuridiche e logiche.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento cruciale per chiunque si approcci al processo penale, in particolare al giudizio di cassazione. La redazione di un ricorso non può essere un mero esercizio di stile o una semplice espressione di malcontento. Deve essere un atto tecnico, rigoroso e, soprattutto, specifico. La genericità dei motivi è un vizio fatale che porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità ricorso, con l’ulteriore aggravio di costi per l’imputato. La decisione in esame serve da monito: per ottenere una revisione da parte della Suprema Corte, è essenziale costruire un’argomentazione solida, che demolisca punto per punto la motivazione della sentenza precedente, evidenziandone le crepe logiche e giuridiche in modo inequivocabile.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile a causa della ‘genericità assoluta’ del suo unico motivo. Il ricorrente non ha spiegato in modo specifico le ragioni per cui la motivazione della sentenza d’appello sarebbe stata illogica o viziata.
Quali sono le conseguenze economiche dell’inammissibilità del ricorso?
In conseguenza della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa aveva motivato la Corte d’Appello secondo la Cassazione?
Secondo la Corte di Cassazione, la Corte d’Appello aveva motivato in modo congruo e logico la sua decisione sia riguardo alla quantificazione della pena (trattamento sanzionatorio) sia riguardo al diniego delle attenuanti generiche.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33091 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33091 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MAZARA DEL VALLO il 14/05/1982
avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RG. 14697/25
Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Palermo che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche, mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi logici della motivazione sul punto;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 settembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente