Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Il Pericolo della Genericità dei Motivi
L’inammissibilità del ricorso per Cassazione rappresenta uno degli esiti più severi per chi impugna una sentenza, poiché impedisce alla Suprema Corte di entrare nel merito della questione. Una recente ordinanza ha ribadito un principio fondamentale: i motivi di ricorso devono essere specifici e non generici. Analizziamo questa decisione per comprendere perché la chiarezza e la coerenza processuale sono cruciali.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma. L’imputato, dopo la condanna in secondo grado, ha deciso di rivolgersi alla Suprema Corte per ottenere una revisione del verdetto. Tuttavia, l’iter processuale precedente nascondeva un dettaglio che si è rivelato fatale: nei motivi di appello presentati alla Corte territoriale, la difesa si era limitata a contestare esclusivamente il “trattamento sanzionatorio”, ovvero l’entità della pena, senza mettere in discussione l’accertamento della responsabilità penale.
La Decisione della Corte: l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. La decisione non si basa su una valutazione del fatto o della colpevolezza dell’imputato, ma su un vizio puramente procedurale: la “genericità assoluta” del motivo dedotto. Questo significa che le argomentazioni presentate erano troppo vaghe e non adeguatamente collegate alla decisione impugnata e all’intero percorso processuale.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha spiegato che la Corte d’Appello non aveva rivalutato l’accertamento della responsabilità perché non le era stato chiesto. I motivi di appello, infatti, si concentravano unicamente sulla sanzione. Di conseguenza, il successivo ricorso per Cassazione, che tentava di sollevare questioni sulla responsabilità o di invocare un proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p., è risultato privo di specificità. Il ricorrente, secondo i giudici, non ha indicato le ragioni concrete per cui la Corte d’Appello avrebbe dovuto proscioglierlo, soprattutto considerando che tale questione non era stata sollevata in quella sede.
La Suprema Corte ha sottolineato che non si può pretendere un esame su questioni non devolute al giudice del grado precedente. L’impugnazione deve essere coerente e specifica; non può trasformarsi in un tentativo generico di rimettere in discussione l’intero processo senza argomentazioni puntuali.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre due importanti lezioni pratiche. La prima è l’importanza di formulare motivi di appello e di ricorso chiari, specifici e pertinenti. La “genericità assoluta” è un vizio che conduce inevitabilmente all’inammissibilità del ricorso. La seconda lezione riguarda le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Un ricorso mal formulato, quindi, non solo è inefficace, ma comporta anche un significativo onere economico.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per “genericità assoluta”, in quanto i motivi presentati non specificavano le ragioni per cui la sentenza d’appello sarebbe stata errata. Inoltre, il ricorrente aveva contestato solo la pena nel precedente grado di giudizio, non la sua responsabilità.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in Cassazione?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
È possibile sollevare per la prima volta in Cassazione una questione non discussa in Appello?
L’ordinanza evidenzia che non è possibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto generico il ricorso proprio perché la questione della responsabilità non era stata oggetto dei motivi di appello, i quali si erano limitati a contestare il trattamento sanzionatorio. I motivi di ricorso devono essere coerenti con il dibattito processuale precedente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46209 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46209 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il 10/07/2000
avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Roma che non ha rivalutato l’accertamento della responsabilità perché non dedotta nei motivi di appello che investivano unicamente il trattamento sanzionatorio, atteso che il ricorso neppure specifica le ragioni che avrebbero giustificato una pronuncia di proscioglimento ai senso dell’art.129 c.p.p.;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 15 novembre 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente