Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28688 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28688 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 12/06/1984
avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna penale per il delitto di tentato furto;
considerato che il primo motivo di ricorso – con cui si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della contestata recidiva – non
confronta con la motivazione della decisione impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013,
NOME, Rv. 254584 – 01), non muovendo compiute critiche all’iter con il quale è stato disatteso il gravame indicando gli elementi, emersi nel caso di specie, da cui si è tratto che
condotta posta in essere dall’imputato abbia dimostrato una pericolosità sociale accresciuta (cfr.
spec. p. 2 della sentenza impugnata);
considerato che il secondo motivo di ricorso – con ci si assumono la violazione della legge penale e il vizio di motivazione con riguardo alla commisurazione della pena – è privo d
specificità in quanto non contiene un’effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnat
(Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del
29/01/2015, COGNOME, Rv. 262575 – 01), limitandosi a contestarne la correttezza con assunti del tutto generici (secondo cui nella specie non sarebbero stati esplicitati compiutamente i crit di valutazione impiegati né le ragioni per cui non è stata irrogata la pena minima) non riferi puntualmente al caso in esame, il che esime dall’immorare oltre;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (c Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/04/2025.