Inammissibilità Ricorso: Le Conseguenze di un Appello Generico
L’accesso alla Corte di Cassazione, il massimo organo della giurisdizione italiana, è regolato da criteri rigorosi. Un recente provvedimento ha ribadito un principio fondamentale: l’importanza della specificità dei motivi di appello. L’ordinanza in esame chiarisce come la genericità delle censure porti inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguenze onerose per chi lo propone. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere i requisiti di un ricorso efficace e le insidie da evitare.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un soggetto avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma. L’imputato contestava la decisione dei giudici di secondo grado, in particolare per quanto concerneva la determinazione del trattamento punitivo che gli era stato inflitto. L’obiettivo del ricorrente era, in sostanza, ottenere una nuova valutazione della sua posizione che portasse a una pena più mite.
La Decisione della Corte sull’Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte, investita della questione, non è entrata nel merito delle doglianze sollevate. Al contrario, ha tagliato corto il dibattito dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione di tale drastica decisione risiede nella natura stessa dei motivi presentati: la Corte li ha qualificati come affetti da “marcata genericità e aspecificità estrinseca”. In altre parole, le argomentazioni della difesa non erano sufficientemente precise e dettagliate per poter essere esaminate nel giudizio di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione delle sentenze, non di riesaminare i fatti come un terzo grado di giudizio. Nel caso di specie, il ricorso si limitava a mettere in discussione, in modo generico, il percorso giustificativo seguito dalla Corte d’Appello per determinare la pena.
I giudici di legittimità hanno osservato che la sentenza impugnata era, invece, “sorretta da sufficiente e non illogica motivazione” e aveva tenuto in debito conto le argomentazioni difensive. Di fronte a una motivazione adeguata e priva di vizi logici evidenti, un ricorso che non individua specifiche violazioni di legge o difetti manifesti nel ragionamento del giudice si rivela sterile. L’appello si configurava, quindi, come un tentativo di ottenere una nuova valutazione di merito, preclusa in sede di Cassazione. Questa impostazione ha determinato la pronuncia di inammissibilità del ricorso.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione della Corte comporta conseguenze significative. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, tale somma è stata quantificata in tremila Euro.
Questa ordinanza funge da monito: un ricorso per Cassazione deve essere un atto tecnico, mirato a censurare specifici errori di diritto o vizi logici della sentenza, non una generica lamentela sull’esito del giudizio. La superficialità e la genericità dei motivi non solo ne causano l’inevitabile rigetto, ma espongono il ricorrente a sanzioni economiche rilevanti, aggravando ulteriormente la sua posizione.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la Corte di Cassazione lo ha ritenuto caratterizzato da “marcata genericità e aspecificità”, non sollevando censure specifiche contro la sentenza impugnata.
Cosa ha stabilito la Corte riguardo alla sentenza della Corte d’Appello?
La Corte ha stabilito che la sentenza impugnata era sorretta da una motivazione sufficiente e non illogica, e che aveva adeguatamente esaminato le argomentazioni difensive, rendendola non criticabile in sede di legittimità.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila Euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9665 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9665 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato a ROMA il 23/09/1998
avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
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letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME vverso la sentenza epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché in termini di marcata genericità e aspef estrinseca mette in discussione la tenuta della decisione gravata quanto al percorso giustifica afferente alla determinazione del trattamento punitivo malgrado la sentenza impugnata risul sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensi sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sedeì
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 25 novembre 2024.