Inammissibilità del ricorso: la Cassazione ribadisce il dovere di specificità
Recentemente, la Corte di Cassazione ha affrontato un caso che evidenzia un principio fondamentale della procedura penale: l’inammissibilità del ricorso quando i motivi presentati sono generici e non specifici. Questa decisione sottolinea l’importanza per i difensori di formulare impugnazioni dettagliate e circostanziate, pena non solo il rigetto dell’istanza ma anche l’imposizione di sanzioni economiche a carico del proprio assistito. Analizziamo i dettagli di questa ordinanza per comprendere meglio le sue implicazioni pratiche.
I fatti alla base del procedimento
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. Quest’ultima aveva confermato la responsabilità penale di un imputato per reati previsti dall’articolo 116 del Codice della Strada. Non soddisfatto della decisione di secondo grado, l’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, contestando la sentenza d’appello.
L’importanza della specificità e l’inammissibilità del ricorso
Il cuore della questione risiede nella valutazione dei motivi di ricorso da parte della Suprema Corte. I giudici hanno rilevato che le ragioni di doglianza erano state formulate in termini “del tutto aspecifici” e contenevano “censure assolutamente generiche”. In sostanza, il ricorso si limitava a lamentare una presunta mancanza di motivazione nella sentenza impugnata, senza però individuare in modo puntuale e argomentato quali fossero le specifiche carenze o gli errori logico-giuridici commessi dalla Corte d’Appello.
La Cassazione ha evidenziato come, al contrario, la sentenza di secondo grado fosse sostenuta da un “conferente apparato argomentativo” e avesse fornito una “compiuta risposta” a tutte le questioni sollevate nell’atto di appello. Questo contrasto tra la genericità del ricorso e la solidità della decisione impugnata è stato decisivo.
Il principio di diritto richiamato dalla Corte
La Corte ha colto l’occasione per ribadire un principio cardine del nostro ordinamento processuale, sancito dagli articoli 581 e 591 del Codice di Procedura Penale. Tali norme stabiliscono che i motivi di impugnazione devono, a pena di inammissibilità, indicare specificamente:
1. Le ragioni di diritto su cui si fonda la richiesta.
2. Gli elementi di fatto che sostengono tali ragioni.
Un ricorso che non soddisfa questi requisiti non permette alla Corte di comprendere appieno le censure mosse alla decisione precedente, trasformandosi in una mera richiesta di riesame generale, non consentita nel giudizio di legittimità.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte Suprema sono state chiare e lineari. L’analisi del ricorso ha rivelato una totale mancanza di specificità nelle critiche mosse alla sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente non è riuscito a individuare passaggi illogici o contraddittori nella motivazione della sentenza di secondo grado, né ha saputo indicare quali elementi di prova sarebbero stati travisati o ignorati. Di fronte a una simile formulazione, la Corte non ha potuto fare altro che applicare la sanzione processuale prevista dalla legge: l’inammissibilità. La decisione impugnata, invece, era stata giudicata completa e ben motivata, avendo risposto in modo esauriente alle doglianze già formulate in appello. L’inammissibilità è stata quindi una conseguenza diretta della non conformità del ricorso ai requisiti legali.
Le conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Questa declaratoria ha comportato due conseguenze economiche significative per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: un ricorso per cassazione non è una terza istanza di giudizio nel merito, ma un controllo di legittimità che richiede precisione e rigore. Presentare un’impugnazione generica non solo è inefficace per la difesa, ma espone il cliente a costi aggiuntivi, confermando che la specificità dei motivi non è un mero formalismo, ma una condizione essenziale per l’accesso alla giustizia.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano formulati in termini del tutto aspecifici e generici, senza indicare con precisione le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno delle critiche mosse alla sentenza impugnata.
Quali sono i requisiti di un ricorso per evitare l’inammissibilità?
Secondo gli articoli 581 e 591 del Codice di Procedura Penale, un ricorso deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, altrimenti viene considerato inammissibile.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38728 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38728 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito dei reati di cui all’art. 116, commi 15 e 17 cod. strada.
Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata, la quale, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, è sostenuta da conferente apparato argomentativo, avendo la Corte di merito offerto compiuta risposta alle doglianze proposte nell’atto di appello.
Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 ottobre 2024
Il Consigliere estensore