Inammissibilità Ricorso in Cassazione: Il Pericolo dei Motivi Generici
L’inammissibilità del ricorso per Cassazione rappresenta uno degli esiti più temuti nel processo penale, poiché impedisce un esame nel merito della questione. Con una recente ordinanza, la Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: per contestare una sentenza, non basta un generico dissenso, ma è necessaria una critica puntuale e argomentata. L’analisi di questo provvedimento offre spunti cruciali per comprendere i requisiti di un’impugnazione efficace.
Il Contesto Processuale
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello di Palermo. L’imputato contestava sia l’affermazione della sua responsabilità penale sia il trattamento sanzionatorio ricevuto, chiedendo l’applicazione della pena nel minimo edittale. La difesa lamentava, in sostanza, una carenza di motivazione da parte dei giudici di secondo grado.
La Decisione della Corte: Focus sull’Inammissibilità del Ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle doglianze (cioè non valuta se l’imputato fosse o meno colpevole o se la pena fosse giusta), ma si ferma a un livello preliminare, formale. La Corte ha stabilito che l’atto di impugnazione non possedeva i requisiti minimi di specificità richiesti dalla legge per poter essere esaminato.
Le Motivazioni: la Genericità come Vizio Fatale
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui i giudici hanno spiegato perché il ricorso fosse inaccoglibile. La Corte ha evidenziato due profili di criticità:
1. Genericità nella contestazione della responsabilità
Il ricorrente aveva denunciato una “mancanza e apparenza della motivazione” in relazione ai motivi di appello, senza però indicare quali fossero le specifiche incongruenze o i profili critici del ragionamento seguito dalla Corte d’Appello. Secondo la Cassazione, un vizio di questo tipo non può essere “meramente enunciato”, ma deve essere “argomentato”. In altre parole, non è sufficiente affermare che la motivazione è sbagliata; è indispensabile spiegare perché, punto per punto, confrontandosi con le argomentazioni della sentenza impugnata.
2. Genericità nella critica al trattamento sanzionatorio
Anche la richiesta di una pena più mite è stata giudicata generica. La Corte ha osservato che la sentenza d’appello aveva adeguatamente motivato la congruità della pena inflitta, basandosi su elementi concreti come le modalità della condotta e la “personalità negativa dell’imputato”, già gravato da numerosi precedenti penali. Di fronte a una motivazione così strutturata, il ricorso si era limitato a invocare l’applicazione del minimo, senza confutare le ragioni esposte dai giudici di merito.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche e Monito per la Difesa
La pronuncia in esame è un chiaro monito sull’importanza della tecnica redazionale dei ricorsi per Cassazione. Un’impugnazione non è una semplice riproposizione delle proprie tesi, ma deve configurarsi come una critica ragionata e specifica della decisione che si intende contestare. La mancanza di specificità trasforma il ricorso in un atto inefficace, destinato a essere dichiarato inammissibile.
Le conseguenze di tale esito non sono solo procedurali, ma anche economiche. La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma significativa (in questo caso, 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende. Questo meccanismo sanzionatorio ha lo scopo di disincentivare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o redatti in modo negligente, garantendo che l’accesso al giudizio di legittimità sia riservato a questioni giuridiche serie e ben poste.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso?
La Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per “assoluta genericità e manifesta infondatezza”, poiché i motivi proposti si limitavano a enunciare un vizio di motivazione senza argomentare specifiche incongruenze o critiche puntuali alla sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono “generici”?
Significa che le critiche mosse alla sentenza sono vaghe e non si confrontano direttamente con le ragioni esposte dal giudice nel provvedimento. Un motivo è generico quando non individua con precisione il punto della decisione che si contesta e le ragioni giuridiche di tale contestazione.
Quali sono le conseguenze economiche dell’inammissibilità del ricorso in questo caso?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, come sanzione per aver presentato un ricorso non ammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23469 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23469 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell’interesse di COGNOME COGNOME con i quali contesta la motivazione posta a fondamento dell’affermazione di responsabilità e del trattamento sanzionatorio sono inammissibili per assoluta genericità e manifesta infondatezza;
rilevato, infatti, che si denuncia la mancanza e apparenza della motivazione in relazione ai motivi di appello senza, tuttavia, indicare specifiche incongruenze o profili critici motivazione, sicché il vizio è meramente enunciato e non argomentato;
considerato che analoga genericità sussiste per la motivazione relativa al trattamento sanzionatorio, di cui si invoca l’applicazione nel minimo, specie a fronte della motivazione resa in sentenza che reputa congrua la pena inflitta e non suscettibile di rimodulazione in ragione delle modalità della condotta e della personalità negativa dell’imputato, gravato da plurim precedenti (pag. 2);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 31 maggio 2024
Il consigliére estensore
Il Presidente