Inammissibilità ricorso: la Cassazione ribadisce i limiti del giudizio di legittimità
Quando un ricorso per Cassazione si trasforma in un tentativo di riesaminare i fatti, la conseguenza è quasi sempre la stessa: la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Con una recente ordinanza, la Suprema Corte ha nuovamente tracciato la linea invalicabile tra il giudizio di merito e quello di legittimità, sanzionando un appello che si limitava a riproporre censure già vagliate e respinte.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino. L’imputato, condannato nel precedente grado di giudizio, ha deciso di impugnare la decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, sollevando una serie di motivi a sostegno della propria tesi difensiva.
La Decisione della Corte
La Corte di Cassazione, Settima Sezione Penale, ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione sottolinea una regola fondamentale del processo penale: il giudizio di Cassazione non è una terza istanza di merito.
Le motivazioni sull’inammissibilità del ricorso
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui i giudici hanno respinto il ricorso. La Corte ha osservato che i motivi addotti dal ricorrente non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità. In particolare, le argomentazioni erano:
1. Declinate in fatto: Il ricorrente non contestava una violazione di legge o un vizio di motivazione della sentenza impugnata, ma proponeva una diversa ricostruzione dei fatti. Questo tipo di valutazione è precluso alla Corte di Cassazione, il cui compito è solo quello di verificare la corretta applicazione del diritto.
2. Meramente riproduttive: Le censure erano una semplice ripetizione di argomenti già ampiamente esaminati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello. Il giudice di merito, secondo la Cassazione, aveva fornito una “congrua giustificazione” sia sull’aspetto oggettivo che soggettivo della responsabilità penale.
La Corte ha quindi stabilito che il ricorso non superava il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto mirava a ottenere un nuovo e non consentito giudizio sul fatto, mascherandolo da critica sulla legittimità della decisione.
Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante monito: per accedere al giudizio di Cassazione, è indispensabile formulare censure che attengano a violazioni di legge o a vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza, e non limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni di fatto. Un ricorso che non rispetta questi paletti non solo è destinato al fallimento, ma espone il ricorrente a sanzioni economiche. La decisione conferma la funzione nomofilattica della Suprema Corte, ovvero quella di garantire l’uniforme interpretazione della legge, e non di sostituirsi ai giudici di merito nella valutazione delle prove e nella ricostruzione dei fatti.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, ad esempio se chiedono un riesame dei fatti del caso invece di contestare la violazione di norme di diritto.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono “meramente riproduttivi”?
Significa che il ricorso si limita a ripetere le stesse argomentazioni già presentate, valutate e respinte con motivazioni corrette dal giudice del grado precedente, senza introdurre nuove questioni di legittimità.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Chi presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43926 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43926 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a COGNOME MICCA il 06/07/1946
avverso la sentenza del 02/04/2019 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
,
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità;
Considerato infatti che tali motivi sono declinati in fatto e sono comunque meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2, ove congrua giustificazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale per il reato ascritto, sia dal punto di vista oggettivo – in conformità, tra tante, a Sez. 6, n. 1334 del 12/12/2018, dep. 2019, Rv. 274836 – che soggettivo);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31/1-072024.