Inammissibilità Ricorso: La Cassazione Sconfessa le Censure di Merito
L’ordinanza in esame offre uno spunto cruciale per comprendere i limiti del ricorso in Cassazione, in particolare quando si rischia una dichiarazione di inammissibilità del ricorso. La Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito dove poter ridiscutere i fatti. Vediamo nel dettaglio perché un ricorso meramente riproduttivo di censure già esaminate è destinato a fallire.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria con sentenza del 19 settembre 2024, ha proposto ricorso per Cassazione contro tale decisione. Attraverso il suo legale, ha presentato una serie di motivi volti a contestare la sentenza di secondo grado, sperando in un annullamento o in una revisione della condanna.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con ordinanza del 21 febbraio 2025, ha messo fine al percorso giudiziario del ricorrente. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è una conseguenza tipica nei casi in cui il ricorso viene respinto per manifesta infondatezza o inammissibilità.
Le Motivazioni dietro l’Inammissibilità del Ricorso
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui i giudici hanno respinto l’impugnazione. La Corte ha osservato che i motivi addotti dal ricorrente non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità. In altre parole, le argomentazioni non sollevavano questioni sulla corretta applicazione della legge, ma si configuravano come censure di merito.
Il ricorrente, infatti, si è limitato a riproporre le stesse obiezioni già vagliate e motivatamente respinte dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha sottolineato come il ricorso fosse meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. In pratica, si è tentato di ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione dei fatti, compito che esula dalle sue funzioni. Il giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, ma solo verificare che quest’ultimo abbia seguito un percorso logico-giuridico corretto e senza violazioni di legge.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda adire la Suprema Corte. Per evitare una dichiarazione di inammissibilità del ricorso, è essenziale formulare motivi che attengano specificamente a violazioni di legge o a vizi di motivazione (come illogicità manifesta o contraddittorietà), senza limitarsi a ripetere le argomentazioni fattuali già respinte nei gradi precedenti. Un ricorso efficace deve evidenziare un errore di diritto commesso dal giudice d’appello, non esprimere un semplice dissenso sulla sua ricostruzione dei fatti. La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria sottolinea ulteriormente la necessità di un approccio rigoroso e tecnicamente fondato quando si presenta un ricorso in Cassazione.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano costituiti da censure di merito, ovvero critiche alla valutazione dei fatti, e si limitavano a riproporre argomenti già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello, senza sollevare questioni sulla corretta applicazione della legge.
Cosa si intende per ‘ricorso meramente riproduttivo’?
Si intende un ricorso che non introduce nuovi profili di illegittimità della decisione impugnata, ma si limita a ripetere le stesse identiche doglianze e argomentazioni già presentate e rigettate nel precedente grado di giudizio.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del suo ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11364 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11364 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a REGGIO CALABRIA il 27/10/1985
avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in se di legittimità, perché costituiti da censure di merito e meramente riprodutti profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argom giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2, sul trat sanzionatorio);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 2/1’6272025.