Inammissibilità Ricorso: Cosa Succede se si Ripetono le Stesse Argomentazioni in Cassazione?
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di un principio fondamentale nel processo penale: il ricorso davanti alla Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio. Quando un ricorso si limita a riproporre le stesse questioni già decise, la conseguenza è una secca dichiarazione di inammissibilità ricorso. Analizziamo questa decisione per capire i limiti del giudizio di legittimità e le conseguenze per chi presenta un appello infondato.
I Fatti del Caso: un Appello Davanti alla Cassazione
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. L’imputato, non soddisfatto della decisione dei giudici di secondo grado, ha deciso di portare la questione davanti alla Suprema Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giurisdizione del nostro ordinamento.
L’obiettivo del ricorrente era, presumibilmente, ottenere l’annullamento della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti. Tuttavia, l’esito del giudizio di legittimità è stato nettamente sfavorevole, non entrando neppure nel merito delle questioni sollevate.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non significa che la Corte abbia dato ragione o torto all’imputato sui fatti, ma semplicemente che il ricorso non possedeva i requisiti minimi per essere esaminato. La Corte ha ritenuto che i motivi di appello fossero una semplice riproposizione di censure già valutate e respinte sia dal tribunale di primo grado che dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuovi ed effettivi vizi di legittimità.
Le Motivazioni della Cassazione
Il cuore della decisione risiede nella natura stessa del giudizio di Cassazione. La Corte Suprema opera in “sede di legittimità”, il che significa che il suo compito non è rivalutare le prove o ricostruire i fatti (compito dei giudici di “merito”), bensì verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e priva di vizi evidenti.
Nel caso specifico, i giudici hanno rilevato che:
1. I motivi erano meramente riproduttivi: L’appellante non ha sollevato questioni relative a errori di diritto, ma ha tentato di ottenere una nuova valutazione dei fatti, ripresentando le stesse argomentazioni difensive già disattese in precedenza.
2. Le sentenze precedenti erano ben motivate: I giudici di merito avevano già risposto in modo “giuridicamente corretto, puntuale e coerente” a tutte le doglianze difensive.
3. Assenza di vizi logici: Le motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado erano immuni da “manifeste incongruenze logiche”.
Di fronte a un ricorso così strutturato, che di fatto chiedeva alla Cassazione di comportarsi come un giudice di merito di terza istanza, la Corte non ha potuto fare altro che applicare il principio consolidato e dichiarare l’inammissibilità.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta due importanti conseguenze pratiche, previste dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
In primo luogo, la sentenza impugnata diventa definitiva, chiudendo ogni ulteriore possibilità di appello. In secondo luogo, il ricorrente subisce una sanzione economica: è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Questa sanzione ha una duplice funzione: da un lato, risarcisce lo Stato per i costi di un procedimento giudiziario attivato senza fondamento; dall’altro, funge da deterrente contro la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario. La decisione ribadisce quindi un messaggio cruciale: il ricorso in Cassazione deve essere fondato su precisi vizi di legge e non può essere utilizzato come un tentativo di rimettere in discussione l’intera vicenda processuale.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
La Corte lo ha dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una mera ripetizione di censure e argomentazioni già adeguatamente esaminate e respinte dai giudici di primo e secondo grado.
Cosa significa che la Corte di Cassazione giudica in ‘sede di legittimità’?
Significa che il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti del caso o le prove (giudizio di merito), ma solo di controllare che la legge sia stata applicata correttamente e che le motivazioni della sentenza impugnata siano logiche e coerenti.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito dell’inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40381 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40381 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché il motivo prospettato non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura g adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (si vedano pagine 2 e 3 della sentenza di appello; pag. 2 sentenza di primo grado);
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 21 novembre 2025.