Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18685 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18685 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CASTELLANETA il 23/10/1995
avverso l’ordinanza del 23/10/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di COGNOME NOME avverso l’ordinanza con cui in data 23.10.2024 il Tribunale di Sorveglianza di Taranto ha revocato
ex tunc
la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale applicata al condannato dal mese di settembre del 2023;
Rilevato che l’unico motivo di ricorso censura essenzialmente che il Tribunale di
Sorveglianza, nel dichiarare non validamente espiata la pena in regime di l’affidamento, non abbia tenuto conto, oltre che della gravità del fatto sulla base
del quale ha adottato il provvedimento di revoca, anche della condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di affidamento;
Considerato, a tal proposito, che la motivazione dell’ordinanza impugnata sia invece congrua, laddove fa riferimento all’arresto di Cervino in flagranza del reato
di illecita detenzione di cocaina per inferirne che sin dall’inizio non sussistesse un effettivo processo di recupero educativo e che, tenuto conto del fatto che il
ricorrente era in espiazione di una pena per altro reato in materia di stupefacenti, fosse ravvisabile una spiccata intolleranza al rispetto delle regole stabilite dall’autorità giudiziaria non compatibile con l’obiettivo originario di rieducazione;
Considerato che, a fronte di tale motivazione adeguata e non manifestamente illogica, il ricorrente propone non più che doglianze in punto di fatto;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30.1.2025