Ricorso in Cassazione: Quando Viene Dichiarato Inammissibile?
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per accedervi è necessario rispettare requisiti di forma e sostanza molto stringenti. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce i contorni dell’inammissibilità del ricorso, un esito che vanifica gli sforzi difensivi e comporta costi aggiuntivi. Analizziamo il caso per comprendere quali errori evitare.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello di Roma, decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi addotti erano principalmente due: il primo contestava la valutazione delle prove e l’affermazione di responsabilità, lamentando un vizio di motivazione; il secondo criticava il mancato riconoscimento di un’attenuante, ritenendo la motivazione della Corte d’Appello carente e la legge penale applicata in modo errato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Analisi dei Motivi di Inammissibilità del Ricorso
La Corte ha bocciato l’impugnazione basandosi su due principi fondamentali del giudizio di legittimità. Vediamo nel dettaglio perché ciascun motivo di ricorso è stato respinto.
La Ripetitività delle Censure
Il primo motivo, relativo alla responsabilità penale, è stato giudicato ‘ripetitivo’. La Corte ha osservato che le argomentazioni del ricorrente non facevano altro che riproporre le stesse censure già esaminate e correttamente respinte dai giudici di merito (primo grado e appello). Mancava, inoltre, una critica specifica e puntuale alle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. In pratica, il ricorso non dialogava con la decisione della Corte d’Appello, ma si limitava a ignorarla, ripetendo doglianze generiche. Questo comportamento processuale non è consentito, poiché il ricorso in Cassazione deve evidenziare errori di diritto specifici della sentenza che si contesta.
Le Doglianze sul Trattamento Punitivo
Anche il secondo motivo, riguardante il mancato riconoscimento di un’attenuante, è stato considerato inammissibile. La Cassazione ha chiarito che le decisioni relative al trattamento punitivo (come la concessione di attenuanti o la quantificazione della pena) sono di competenza dei giudici di merito. Il loro operato può essere censurato in sede di legittimità solo se la motivazione è manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente. Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che la sentenza d’appello avesse fornito una motivazione ‘sufficiente e non illogica’ per negare l’attenuante, esaminando adeguatamente le argomentazioni difensive e giustificando la pena inflitta secondo i parametri dell’art. 133 del codice penale.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La decisione della Cassazione si fonda sulla natura stessa del giudizio di legittimità. La Suprema Corte non è un ‘terzo grado di giudizio’ dove si possono rivalutare i fatti o l’adeguatezza della pena. Il suo compito è verificare che i giudici di merito abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato le loro decisioni in modo logico e coerente. Un ricorso che chiede una nuova valutazione delle prove o che si limita a contestare la congruità della pena senza evidenziare un vero e proprio vizio di legittimità, sconfina nell’ambito del merito e, come tale, è destinato all’inammissibilità del ricorso.
Conclusioni
Questa ordinanza offre una lezione fondamentale: per avere successo in Cassazione, non basta essere convinti della propria innocenza o dell’ingiustizia della pena. È indispensabile che il ricorso sia tecnicamente impeccabile. Deve individuare specifici errori di diritto (violazione di legge o vizi di motivazione) commessi nella sentenza impugnata e argomentarli in modo puntuale. Evitare la mera riproposizione di argomenti già respinti e contestazioni generiche è cruciale per superare il vaglio di ammissibilità e per evitare una condanna al pagamento di ulteriori spese.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se è ‘ripetitivo’, ovvero se ripropone censure già adeguatamente respinte nei gradi di merito, oppure se è ‘generico’, cioè privo di una specifica analisi critica delle argomentazioni della sentenza impugnata.
È possibile contestare in Cassazione la decisione su un’attenuante o sulla quantità della pena?
No, se la decisione del giudice di merito è sorretta da una motivazione sufficiente e non illogica. Le valutazioni sul trattamento punitivo rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e non possono essere riesaminate in Cassazione, salvo vizi logici macroscopici.
Quali sono le conseguenze dell’inammissibilità del ricorso?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6405 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6405 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 21/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il 29/09/1958
avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME e la memoria inviata in limine;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, sul vizio motivazionale e l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’affermazione di responsabilità, è ripetitivo di censure già adeguatamente disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata sulle risultanze probatorie a carico dello COGNOME, pienamente comprovanti l’ipotesi di cui al capo d’imputazione);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si eccepisce la carenza della motivazione e l’erronea applicazione della legge penale in ordine alla richiesta di applicazione dell’attenuante del concorso di minima importanza, è indeducibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata sulle ragioni ostative al riconoscimento dell’invocata attenuante e sulla congruità della pena inflitta secondo i parametri dell’art. 133 cod. pen.);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21/01/2025
Il Co sigliere Estensore