Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16839 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16839 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MESSINA il 15/02/1981
avverso l’ordinanza del 13/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata.
Rilevato che il ricorso di NOME COGNOME sollecita apprezzamenti di merito
estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato;
Considerato infatti che il Tribunale di sorveglianza di Messina, con motivazione
adeguata e non manifestamente illogica, ha respinto la domanda di affidamento in prova al servizio sociale ritenendo di non potere formulare, allo stato, una
prognosi di non recidivanza nei confronti dell’odierno ricorrente’/causa dei suoi numerosi precedenti penali, delle precedenti concessioni di misure alternative cui
sono seguite commissioni di reati e per la assenza di una prospettiva lavorativa o comunque di una valida progettualità esterna;
Rilevato che il condannato, rispetto a tale compiuto e logico ragionamento
svolto dal Tribunale di sorveglianza, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, sollecita in realtà una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito rispetto a quella coerentemente svolta dal giudice a quo per respingere le sue richieste;
Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 marzo 2025.