Inammissibilità ricorso: le conseguenze per la parte offesa
L’ordinanza in esame offre uno spunto fondamentale per comprendere le rigide regole procedurali che governano il processo penale, in particolare riguardo all’istituto dell’inammissibilità ricorso. Quando la persona offesa da un reato decide di impugnare un provvedimento, deve prestare la massima attenzione ai requisiti richiesti dalla legge, pena il rigetto della sua istanza e la condanna a sanzioni economiche. Vediamo come la Corte di Cassazione ha applicato questi principi in un caso specifico.
I fatti del caso
La vicenda processuale trae origine dal ricorso presentato dalla parte offesa di un procedimento penale. L’impugnazione era diretta contro un’ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Crotone. La parte offesa, ritenendo lesi i propri diritti dalla decisione del GIP, ha deciso di adire la Suprema Corte di Cassazione per ottenerne l’annullamento. Il ricorso era proposto nei confronti di tre persone, indagate nel medesimo procedimento.
La decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminato il caso, ha emesso un’ordinanza dal contenuto netto e perentorio. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle ragioni sollevate dal ricorrente, ma si ferma a un livello precedente, ovvero alla verifica dei presupposti formali e procedurali dell’impugnazione. La conseguenza diretta di tale declaratoria è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Analisi dell’inammissibilità ricorso nel processo penale
La dichiarazione di inammissibilità ricorso è una delle sanzioni processuali più severe. Essa interviene quando l’atto di impugnazione presenta vizi che ne impediscono l’esame nel merito. Sebbene l’ordinanza non espliciti le ragioni specifiche, le cause di inammissibilità sono tassativamente previste dal codice di procedura penale e possono includere, ad esempio:
* La presentazione del ricorso da parte di un soggetto non legittimato.
* L’impugnazione di un provvedimento per cui la legge non prevede tale possibilità.
* Il mancato rispetto dei termini perentori per la presentazione.
* La genericità o la manifesta infondatezza dei motivi addotti.
Nel caso della parte offesa, il diritto di impugnazione è ulteriormente circoscritto a specifiche ipotesi, rendendo ancora più alto il rischio di incorrere in una declaratoria di inammissibilità.
Le motivazioni
La motivazione della Corte, pur essendo sintetica, è giuridicamente densa. La formula “Dichiara inammissibile il ricorso” implica che i giudici hanno riscontrato un vizio insanabile nell’atto presentato. Questa valutazione preclude qualsiasi discussione sulle questioni di fondo sollevate dalla parte offesa. La condanna alle spese e all’ammenda non ha una funzione punitiva nel senso stretto, ma serve a sanzionare l’abuso dello strumento processuale e a scoraggiare la presentazione di ricorsi temerari o palesemente infondati, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
Le conclusioni
La decisione in commento ribadisce un principio cruciale: l’accesso alla giustizia, specialmente ai gradi più alti come la Cassazione, è subordinato al rispetto rigoroso delle regole procedurali. Per la parte offesa che intende far valere le proprie ragioni, è indispensabile affidarsi a una difesa tecnica competente, in grado di valutare attentamente i presupposti di ammissibilità di un’eventuale impugnazione. Agire senza questa cautela può trasformare un tentativo di tutela in un danno economico e nella definitiva cristallizzazione della decisione che si voleva contestare.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Significa che la Corte non può esaminare il merito della questione, cioè se le ragioni del ricorrente siano fondate o meno, a causa di un vizio procedurale o di forma dell’atto di impugnazione. L’esame si ferma a un controllo preliminare.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Come stabilito in questa ordinanza, la persona che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) da versare alla Cassa delle ammende.
La parte offesa ha sempre il diritto di ricorrere in Cassazione?
No, il diritto di impugnazione per la parte offesa è limitato a casi specifici previsti dalla legge. Un ricorso presentato al di fuori di queste ipotesi o senza rispettare le forme prescritte è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24630 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24630 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BELVEDERE DI SPINELLO il 03/05/1967 parte offesa nel procedimento
NOME nato a CARIATI il 24/12/1966 NOME nato a COSENZA il 27/02/1967 NOME nato a CARIATI il 18/04/1944
avverso l’ordinanza del 31/01/2025 del GIP TRIBUNALE di CROTONE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME averso l’ordinanza di archiviaz emessa nel procedimento a carico di NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dal legge in sede di legittimità, in quanto l’ordinanza di archiviazione non può essere impugnata per
motivi di merito neppure nel caso di reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen.;
rilevato che l’ordinanza di archiviazione non è in alcun modo qualificabile come atto abnorme, sia perché non determina alcuna indebita regressione del procedimento sia perché
non determina alcuna stasi irrevocabile, essendo le indagini preliminari sottoposte a riapertura attraverso il procedimento di cui all’art. 414 cod. proc. pen. (Sez. 2, ord. n. 28583
02/07/2024);
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 co proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 20 giugno 2025.