Inammissibilità del Ricorso per Cassazione: La Reiterazione dei Motivi d’Appello
L’accesso alla Corte di Cassazione, ultimo grado del giudizio penale, è soggetto a regole precise che ne definiscono i limiti. Una recente ordinanza ha ribadito un principio fondamentale: l’inammissibilità del ricorso quando questo si limita a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte in appello. Analizziamo questa decisione per capire le sue implicazioni pratiche.
Il Caso in Esame
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello di Palermo, ha presentato ricorso per Cassazione basandolo su due motivi principali: contestava la motivazione della sentenza riguardo alla sua responsabilità penale e lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
L’Analisi della Corte sull’Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi e li ha giudicati inammissibili, ma per ragioni distinte. Questa analisi chiarisce i requisiti di specificità che un ricorso deve possedere per superare il vaglio di ammissibilità.
Primo Motivo: La Critica della “Pedissequa Reiterazione”
Il primo punto sollevato dal ricorrente è stato liquidato rapidamente. I giudici hanno osservato che le argomentazioni presentate non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di quelle già discusse e rigettate dalla Corte d’Appello. Un ricorso per Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle difese precedenti. Esso deve, invece, contenere una critica specifica e argomentata contro la decisione di secondo grado, evidenziando vizi logici o violazioni di legge. In assenza di questa critica mirata, il motivo è considerato non specifico e, di conseguenza, porta all’inammissibilità del ricorso.
Secondo Motivo: La Discrezionalità sulle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, è stato ritenuto infondato. La Corte ha sottolineato che la valutazione sulla concessione di tali attenuanti è una prerogativa del giudice di merito. In sede di legittimità, la Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice precedente, ma solo verificare che la motivazione fornita non sia palesemente illogica. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione coerente (riportata a pagina 3 della sentenza impugnata), sufficiente a giustificare la sua decisione.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su principi consolidati. Il dovere di motivazione del giudice di merito si considera adempiuto quando vengono esaminati gli elementi essenziali dei reati contestati. Per quanto riguarda le attenuanti generiche, non è necessario che il giudice analizzi ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole; è sufficiente che ponga a fondamento del suo diniego gli elementi ritenuti decisivi, implicitamente superando tutti gli altri. Questa impostazione garantisce che il giudizio di legittimità rimanga un controllo sulla corretta applicazione della legge e non diventi un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti.
Conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito importante per la difesa tecnica. Per evitare una declaratoria di inammissibilità del ricorso, è cruciale che l’atto di impugnazione non si limiti a ripetere le doglianze già espresse. È necessario, invece, strutturare una critica puntuale e ragionata della sentenza di secondo grado, individuando specifici errori di diritto o vizi logici nella motivazione. In caso contrario, il ricorso sarà considerato solo apparente, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione a favore della Cassa delle ammende.
Quando un ricorso per Cassazione viene considerato inammissibile per genericità?
Un ricorso è considerato inammissibile quando i motivi proposti sono una mera e pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi, poiché in tal modo omette di svolgere la funzione di una critica argomentata contro la sentenza impugnata.
È sufficiente ripetere gli stessi motivi dell’appello nel ricorso per Cassazione?
No, non è sufficiente. La Corte di Cassazione ha stabilito che la semplice ripetizione dei motivi d’appello rende il ricorso non specifico, ma solo apparente, e ne determina l’inammissibilità.
Il giudice deve considerare tutti gli elementi a favore dell’imputato per negare le attenuanti generiche?
No. Secondo il principio affermato dalla Corte, per motivare il diniego delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi, rimanendo gli altri disattesi o superati da tale valutazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6501 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6501 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il 05/07/1977
avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOMECOGNOME
Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato che il giudice di merito ha adempiuto al dovere motivazionale circa la sussistenza di tutti gli elementi essenziali dei reati contestati all’imputato, in particolare a pagina 2 della sentenza impugnata;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, – secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisiv o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2025.