Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Il Principio di Specificità
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, sottolineando come la mancanza di specificità dei motivi porti inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Questo principio è cruciale per garantire l’efficienza del sistema giudiziario e impone agli avvocati una rigorosa formulazione delle proprie impugnazioni. Analizziamo insieme la decisione per comprendere le ragioni giuridiche e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso e il Ricorso alla Suprema Corte
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. I motivi del ricorso si concentravano su tre punti principali:
1. La presunta violazione di legge processuale e il difetto di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
2. Una doglianza strettamente collegata alla prima.
3. La censura del diniego delle circostanze attenuanti generiche.
L’imputato, in sostanza, chiedeva alla Suprema Corte di riesaminare aspetti già valutati e motivatamente respinti nel giudizio di secondo grado.
L’Inammissibilità del Ricorso per Mancanza di Specificità
La Corte di Cassazione ha ritenuto i primi due motivi di ricorso inammissibili per una ragione fondamentale: la mancanza di specificità. I giudici hanno osservato che il ricorrente si era limitato a riproporre le stesse doglianze già esaminate e ritenute infondate dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni giuridiche contenute nella sentenza impugnata.
La Necessaria Correlazione tra Ricorso e Sentenza
Secondo l’art. 591, comma 1, lett. c), del codice di procedura penale, l’inammissibilità del ricorso deriva proprio dalla mancanza di correlazione tra le ragioni esposte nell’atto di impugnazione e quelle della decisione che si contesta. Un ricorso non può essere una sterile ripetizione di argomenti pregressi; deve, invece, individuare con precisione i vizi logico-giuridici del provvedimento impugnato, spiegando perché le conclusioni del giudice di merito sarebbero errate. In caso contrario, l’atto è considerato generico e, quindi, inammissibile.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche e la Giurisprudenza Consolidata
Anche il terzo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è stato dichiarato manifestamente infondato. La Corte ha richiamato il suo orientamento consolidato, secondo cui il giudice di merito non è obbligato a prendere in considerazione ogni singolo elemento, favorevole o sfavorevole, dedotto dalle parti.
La Valutazione Discrezionale del Giudice di Merito
Per motivare adeguatamente il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti e constati l’assenza di elementi positivi degni di nota. Qualsiasi altro aspetto, se non espressamente menzionato, si intende implicitamente superato e disatteso da tale valutazione complessiva. Questa discrezionalità, se correttamente esercitata, non è sindacabile in sede di legittimità.
Le motivazioni
La decisione della Corte si fonda su principi procedurali consolidati. L’inammissibilità dei primi due motivi di ricorso è stata dichiarata a causa della loro aspecificità. Il ricorrente non ha mosso una critica argomentata alla sentenza della Corte d’Appello, ma si è limitato a ripresentare le stesse questioni, ignorando le risposte già fornite dal giudice del gravame. Questo comportamento processuale viola il requisito della correlazione tra l’impugnazione e la decisione impugnata, rendendo il ricorso un atto non idoneo a innescare un reale controllo di legittimità. Per quanto riguarda il terzo motivo, la Corte ha ribadito che la valutazione delle circostanze attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Quest’ultimo non ha l’obbligo di un’analisi parcellizzata di ogni elemento, essendo sufficiente una motivazione sintetica che dia conto delle ragioni principali del diniego, basandosi sugli elementi ritenuti preponderanti.
Le conclusioni
Con questa ordinanza, la Corte di Cassazione ribadisce l’importanza del rigore nella redazione degli atti di impugnazione. Un ricorso, per essere ammissibile, deve essere specifico e pertinente, dialogando criticamente con la motivazione del provvedimento che si intende contestare. La semplice riproposizione di argomenti già vagliati è una pratica processualmente sterile che conduce all’inammissibilità del ricorso. La decisione conferma, inoltre, la consolidata giurisprudenza sul potere discrezionale del giudice di merito nella concessione delle attenuanti generiche. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per mancanza di specificità?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando non contiene una critica argomentata e specifica delle ragioni della sentenza impugnata, ma si limita a riproporre le stesse doglianze già esaminate e respinte nel precedente grado di giudizio.
È sufficiente ripetere gli stessi motivi dell’appello in un ricorso per Cassazione?
No, non è sufficiente. La Corte di Cassazione ha chiarito che il ricorso deve correlarsi specificamente con le motivazioni della decisione impugnata, evidenziandone i presunti vizi, e non può essere una mera ripetizione delle argomentazioni precedenti.
Come deve motivare il giudice il diniego delle circostanze attenuanti generiche?
Secondo la giurisprudenza consolidata, per negare le attenuanti generiche è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi (ad esempio, l’assenza di elementi positivi), senza essere obbligato ad analizzare e confutare ogni singolo argomento favorevole o sfavorevole presentato dalle parti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12785 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12785 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
•
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge processuale e il difetto di motivazione del provvedimento impugnato nonché il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, sono privi di specificità perc ripropongono le stesse doglianze già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti giuridici (si vedano, in proposito, pagg. 2 e 3 sulle circostanze del fatto che ne escludono la particolare tenuità);
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle predette circostanze, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti deci o rilevanti nonché all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 3);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 12 dicembre 2023 Il Consigliere estensore COGNOME Il Pre idente