Inammissibilità del Ricorso in Cassazione: Il Divieto di Mera Ripetizione
Presentare un ricorso in Cassazione richiede una tecnica e una precisione particolari. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza di appello; è fondamentale articolare critiche specifiche e pertinenti. L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione ribadisce un principio cruciale: la mera riproposizione dei motivi già discussi e rigettati nel grado precedente conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Questo principio serve a garantire l’efficienza del sistema giudiziario e la funzione propria della Corte di Cassazione, che non è un terzo grado di giudizio sul fatto, ma un organo di controllo sulla corretta applicazione della legge.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il fulcro del gravame era la contestazione del mancato riconoscimento della cosiddetta “continuazione esterna”, un istituto che avrebbe potuto comportare un trattamento sanzionatorio più favorevole. L’imputato, attraverso il suo difensore, aveva sollevato questa specifica doglianza già nel giudizio di secondo grado, ma la Corte d’Appello l’aveva respinta con argomentazioni puntuali.
Nonostante la reiezione, l’imputato decideva di portare la questione dinanzi alla Corte di Cassazione, riproponendo sostanzialmente le medesime argomentazioni. Il ricorso, quindi, si concentrava ancora una volta sulla richiesta di applicazione della continuazione, senza però sviluppare una critica mirata e specifica contro la logica giuridica seguita dalla Corte d’Appello nella sua decisione.
La Decisione e l’Inammissibilità del Ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui i motivi di ricorso per cassazione non possono limitarsi a una “pedissequa reiterazione” di quanto già dedotto in appello.
I giudici di legittimità hanno sottolineato che un ricorso di questo tipo è da considerarsi non specifico, ma solo apparente. Esso, infatti, non adempie alla sua funzione tipica, che è quella di sottoporre alla Corte una critica argomentata e puntuale avverso la sentenza impugnata, evidenziandone i presunti vizi di legittimità.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione su una motivazione chiara e netta. Il motivo di ricorso è stato giudicato “indeducibile” proprio perché si risolveva nella riproposizione delle stesse censure già esaminate e motivatamente disattese dalla Corte di merito. I giudici hanno specificato che la Corte d’Appello aveva fornito “corretti argomenti giuridici” per respingere la richiesta (citando espressamente la pagina 4 della sentenza impugnata).
Quando un ricorso omette di confrontarsi con le ragioni della decisione che contesta, limitandosi a ripetere argomenti, si trasforma in un atto processuale sterile. Per essere ammissibile, il ricorso deve instaurare un dialogo critico con la sentenza impugnata, dimostrando perché le argomentazioni del giudice di secondo grado sarebbero errate in punto di diritto. In assenza di questo confronto dialettico, i motivi diventano “solo apparenti”, privi di quella specificità richiesta dalla legge per accedere al giudizio di legittimità. La conseguenza diretta di tale vizio è la sanzione processuale dell’inammissibilità, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma in favore della Cassa delle ammende, quantificata in questo caso in tremila euro.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Redazione dei Ricorsi
Questa pronuncia offre un’importante lezione pratica per chiunque si appresti a redigere un ricorso per cassazione. È imperativo evitare il “copia e incolla” dei motivi d’appello. Il ricorso deve essere un atto nuovo, che analizza in profondità la sentenza di secondo grado, ne individua i punti deboli sul piano giuridico e li contesta con argomenti pertinenti e specifici.
La Corte di Cassazione non è un terzo giudice del fatto; il suo compito è verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e la logicità della motivazione. Pertanto, un ricorso efficace è quello che si concentra su questi aspetti, dimostrando in che modo la Corte d’Appello abbia violato la legge o sia incorsa in un vizio logico manifesto. Ignorare questo principio significa esporsi quasi certamente a una declaratoria di inammissibilità, con le relative conseguenze economiche e la definitiva chiusura del procedimento.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché costituiva una ‘pedissequa reiterazione’, ovvero una ripetizione letterale, delle stesse censure già presentate nel giudizio d’appello e puntualmente respinte dalla corte di merito.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono ‘non specifici’ o ‘solo apparenti’?
Significa che le argomentazioni non sviluppano una critica ragionata e mirata contro la sentenza impugnata, ma si limitano a riproporre le stesse tesi senza confrontarsi con le motivazioni giuridiche fornite dal giudice precedente. In pratica, mancano di una reale funzione critica.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, da versare in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45984 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45984 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato a Taranto il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/11/2022 della Corte d’appello di Bari
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della continuazione esterna, è indeducibile perché è fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito (si veda la pagina 4 della sentenza impugnata), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 10 ottobre 2023.