Inammissibilità del Ricorso: Quando la Cassazione Chiude la Porta a Motivi Infondati
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza, un esito processuale che sottolinea i precisi limiti del giudizio di Cassazione. Il caso analizzato riguarda un imputato che, dopo la condanna in Corte d’Appello, ha tentato di portare davanti alla Suprema Corte questioni già ampiamente dibattute e decise nei precedenti gradi di giudizio. Vediamo nel dettaglio le ragioni che hanno portato a questa decisione e le sue importanti implicazioni.
I Fatti del Processo
Un giovane, condannato dalla Corte d’Appello, ha presentato ricorso per Cassazione basando le proprie doglianze su diversi punti. In primo luogo, contestava la decisione dei giudici di merito di revocare l’audizione dei suoi testimoni a discarico. In secondo luogo, il ricorrente ha tentato di rimettere in discussione la valutazione delle prove, proponendo una versione alternativa dei fatti (il cosiddetto “consumo di gruppo”) che era già stata giudicata non credibile sia in primo grado che in appello.
La difesa ha inoltre presentato una memoria con motivi nuovi poco prima dell’udienza, cercando di rafforzare le proprie argomentazioni.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Di conseguenza, non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un giudizio preliminare sulla validità dei motivi proposti. La decisione ha comportato anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Analisi dell’inammissibilità del ricorso
La Corte ha basato la propria decisione su argomentazioni chiare e consolidate nella giurisprudenza di legittimità.
Manifesta Infondatezza sulla Revoca dei Testi
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha evidenziato che i giudici di merito avevano fornito una motivazione adeguata e logica per la revoca dei testimoni. Le ragioni erano plurime e decisive:
1. Sostanziale irreperibilità: uno dei testi si era trasferito all’estero, rendendo difficile la sua citazione.
2. Inosservanza dell’onere di citazione: la difesa non aveva adempiuto correttamente al proprio onere di citare i testimoni a giudizio.
3. Superfluità della prova: la loro testimonianza è stata ritenuta non necessaria ai fini della decisione, poiché gli elementi già acquisiti erano sufficienti a formare il convincimento del giudice.
Divieto di Riesame del Merito
Le altre censure sollevate dal ricorrente sono state ritenute inammissibili perché miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove, un’attività preclusa alla Corte di Cassazione. La Suprema Corte non è un “terzo grado di giudizio” dove si possono ridiscutere i fatti, ma un giudice di legittimità che verifica solo la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. I giudici di merito avevano già escluso, con argomentazioni basate su pertinenti massime di esperienza, la versione difensiva del consumo di gruppo, e tale valutazione, essendo ben motivata, non poteva essere nuovamente messa in discussione.
Anche la memoria successiva è stata giudicata inammissibile, in quanto si limitava a reiterare le stesse censure di merito già respinte.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non è una mera formalità. Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, essa comporta conseguenze economiche significative per chi presenta un’impugnazione palesemente infondata. La condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende funge da deterrente contro ricorsi dilatori o pretestuosi. Questo provvedimento riafferma un principio fondamentale: il ricorso per Cassazione deve essere fondato su vizi di legge o di motivazione evidenti e non può trasformarsi in un tentativo di ottenere un terzo giudizio sui fatti.
Perché un giudice può decidere di non ascoltare i testimoni della difesa?
Secondo quanto emerge dal provvedimento, la revoca dell’audizione dei testi è legittima se la loro testimonianza è ritenuta superflua, se uno di essi è di fatto irreperibile (ad esempio, perché si è trasferito all’estero) o se la parte che li ha richiesti non adempie correttamente all’onere di citarli in giudizio.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e i fatti del processo?
No, il provvedimento chiarisce che le censure che mirano a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti sono riservate al giudizio di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e sono inammissibili in sede di Cassazione. La Suprema Corte si limita a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata quantificata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36225 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36225 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/04/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG. 17168/25
Ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato essendo stata fornita adeguata motivazione della disposta revoca dei testi a discarico, sia per la sostanzia irreperibilità di uno di essi, trasferitosi all’estero, e sia per l’inosservanza dell’onere d di citarli a giudizio, oltre che per la ravvisata superfluità della loro assunzione;
ritenuto che le altre censure involgono questioni di fatto relative alla valutazione prove, sorretta da adeguata motivazione in ordine all’esclusa versione difensiva del c. consumo di gruppo sulla base di pertinenti massime di esperienza, convergente con quella del Giudice di primo grado, e non più suscettibile di nuovi apprezzamenti riservati al giudizi merito (vedi le argomentazioni riportate a pag.5 della sentenza impugnata);
ritenuto che la memoria del 19 settembre 2025 con motivi nuovi prodotta dalla difesa non fa che reiterare le medesime censure volte a sollecitare apprezzamenti riservati al giudizio merito e come tali ugualmente inammissibili;
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 06/10/2025