Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20719 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20719 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 12/08/1996
avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in data 7 maggio 2024, con la quale la Corte di appello di Trieste ha ridotto la pena inflitta a NOME COGNOME per
reati di cui agli artt. 81, 110 cod. pen., 12 comma 3 e
3-ter, d.lgs. n. 286/1998
ad anni tre di reclusione ed euro 120.000,00 di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata;
Ritenuto che, con due motivi ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e)
cod. proc. pen., si censura la dosimetria della pena e la misura della riduzione della pena in relazione alla riconosciuta attenuante della collaborazione;
che in realtà il ricorrente ripropone le medesime argomentazioni di merito, già riportate nella motivazione della sentenza impugnata ed ivi compiutamente
vagliate, mentre invece non si confronta con gli argomenti nuovi con i quali la
Corte triestina ha spiegato che la commisurazione della pena doveva tenere conto del ruolo di primo piano assunto dal Pocev nelle operazioni di traffico dei migranti
e del numero assai elevato di ingressi illegali che egli aveva consentito e che la riduzione per la collaborazione non poteva essere effettuata nella massima estensione perché dall’istruttoria era emerso che egli aveva taciuto su alcune condotte di cui era stato protagonista;
che su questi snodi argomentativi congrui e immuni da vizi il ricorso non formula alcuna deduzione contraria, limitandosi a ribadire le censure formulate nel precedente grado, sotto ogni profilo da considerarsi afferenti al merito;
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08 maggio 2025
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il f P sidete