Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29833 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29833 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/04/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il 19/08/1980 COGNOME NOME nato a RHO il 30/04/1972
avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
in caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati ipenTific,ativi, a norma dell’art. 52 cligs. 196/03 in quanto’ o disposto d’uftici0
richiesta
a
di parte i mposto dalla legge
R.G. n. 2932/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dall’art. 572 – 58
pen.);
Esaminati i motivi dei ricorsi, relativi al giudizio di responsabilità, alla valutazione dell dichiarative e documentali-, alla qualificazione giuridica dei fatti con riguardo alla abituali
condotte quanto al delitto di maltrattamenti in famiglia, alla determinazione della pena, estinzione del reato contestato al capo 3 per prescrizione;
Ritenuti i motivi inammissibili perché meramente riproduttivi di censure già correttamen valutate dai Giudici di merito e volti a sollecitare una non consentita rivalutazione delle pro
sostanzialmente, una diversa ricostruzione dei fatti, nonché perché generici rispetto a motivazione della sentenza con la quale obiettivamente non si confrontano ( cfr., sentenza d
merito);
Ritenuto il sesto motivo di ricorso, relativo alla estinzione del reato contestato al c inammissibile perché manifestamente infondato, essendo decorso il termine di prescrizione (10.11.12024) dopo la pronuncia della sentenza impugnata ( 25.9.2024);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna d ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 aprile 2025.