Inammissibilità del ricorso: la Cassazione ribadisce i limiti del giudizio di legittimità
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema dell’inammissibilità del ricorso quando i motivi addotti sono generici e si traducono in una richiesta di rivalutazione del merito. La decisione sottolinea un principio fondamentale della procedura penale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di giudizio sui fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione del diritto. Il caso in esame offre uno spunto chiaro per comprendere i requisiti di specificità che un ricorso deve possedere per superare il vaglio della Suprema Corte.
I fatti del caso
Un soggetto proponeva ricorso per Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Catania. L’unico motivo di doglianza sollevato dal ricorrente riguardava la valutazione della recidiva, un aspetto cruciale per la determinazione della pena. Secondo la difesa, la Corte territoriale non aveva adeguatamente considerato alcuni elementi nel giudicare la pericolosità sociale dell’imputato.
L’inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La ragione di tale decisione risiede nella natura del motivo presentato. I giudici supremi hanno qualificato l’argomentazione sulla recidiva come “generica”, poiché non contestava un errore di diritto o un vizio logico nella motivazione della sentenza impugnata. Al contrario, il ricorso si risolveva nella “sollecitazione di un diverso apprezzamento di merito”, un’attività preclusa alla Corte in sede di legittimità.
La valutazione dei precedenti e il giudizio di merito
La Suprema Corte ha chiarito che la valutazione dei numerosi precedenti penali dell’imputato, la loro gravità, l’epoca in cui sono stati commessi e la conseguente maggiore propensione a delinquere sono tutti elementi che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito. La Corte d’Appello aveva fondato il proprio giudizio su questi specifici elementi, fornendo una motivazione coerente. Pretendere che la Cassazione li rivaluti per giungere a una conclusione diversa significa snaturare la funzione del giudizio di legittimità.
Le motivazioni
La motivazione dell’ordinanza si fonda su un pilastro del nostro sistema processuale: la netta distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. La Cassazione ha ritenuto che il ricorso fosse inammissibile perché, di fatto, chiedeva una nuova valutazione delle prove e delle circostanze già esaminate nei gradi precedenti. Il motivo sulla recidiva era solo un pretesto per tentare di ottenere una revisione dei fatti, mascherata da censura legale. Poiché i giudici di merito avevano correttamente valutato i precedenti penali per affermare la maggiore pericolosità dell’imputato, non sussisteva alcun vizio che la Cassazione potesse sindacare. Di conseguenza, l’inammissibilità del ricorso è stata una conseguenza inevitabile, che ha comportato l’applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un importante monito per i difensori: i ricorsi in Cassazione devono essere redatti con estremo rigore tecnico, concentrandosi su specifiche violazioni di legge o vizi manifesti della motivazione. Qualsiasi tentativo di riproporre questioni di fatto o di sollecitare una diversa interpretazione delle prove è destinato a scontrarsi con una declaratoria di inammissibilità. La decisione conferma che la valutazione della pericolosità sociale basata sui precedenti penali è un apprezzamento di merito insindacabile in sede di legittimità, se logicamente motivato. Per il ricorrente, le conseguenze non sono solo la conferma della condanna, ma anche un ulteriore onere economico.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’unico motivo presentato, relativo alla recidiva, è stato ritenuto generico. Invece di denunciare un errore di diritto, il ricorrente chiedeva una nuova valutazione dei fatti, attività non consentita alla Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro in favore della cassa delle ammende.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare i precedenti penali di un imputato?
No, la valutazione dei precedenti penali, della loro gravità e della pericolosità dell’imputato costituisce un apprezzamento di merito che spetta ai giudici dei gradi precedenti. La Corte di Cassazione può solo controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non può riesaminare i fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8542 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8542 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CATANIA il 06/05/1973
avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che l’unico motivo sulla recidiva è generico essendo stati valutati i numerosi precedenti penali anche specifici a fondamento del giudizio di maggiore pericolosità in rapporto al reato commesso, tenuto conto della loro epoca e della rilevata gravità dei fatti e maggiore propensione a delinquere dimostrata in concreto dall’imputato, risolvendosi nella sollecitazione di un diverso apprezzamento di merito non consentito in sede di legittimità;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente COGNOME NOME al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 7 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
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