Inammissibilità Ricorso: La Cassazione e i Motivi Generici
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, n. 17919 del 2024, offre un chiaro esempio delle conseguenze derivanti dalla presentazione di un gravame privo dei requisiti minimi di specificità. Comprendere i criteri che portano a una dichiarazione di inammissibilità ricorso è fondamentale per evitare non solo una sconfitta processuale, ma anche significative sanzioni economiche. Questo provvedimento ribadisce l’importanza di formulare censure precise e fondate contro le decisioni dei giudici di merito.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. La Corte di merito aveva confermato la sua responsabilità penale basando la decisione su prove testimoniali e certificazioni mediche prodotte agli atti. L’imputato, non accettando la condanna, ha deciso di impugnare la sentenza dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, cercando di ottenerne l’annullamento.
La Decisione della Corte di Cassazione e l’Inammissibilità Ricorso
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza del ricorrente, ma si ferma a un livello precedente, di natura prettamente procedurale. Una dichiarazione di inammissibilità significa che l’impugnazione non possiede i requisiti di legge per essere giudicata, impedendo di fatto ai giudici di valutare le argomentazioni di fondo.
Le Motivazioni
La Corte ha fondato la propria decisione su una ragione precisa: il motivo di ricorso era ‘generico e manifestamente infondato’. In altre parole, il ricorrente non ha sollevato critiche specifiche e giuridicamente pertinenti contro la sentenza della Corte d’Appello. Al contrario, si è limitato a una contestazione generica, senza individuare vizi logici o errori di diritto concreti nel ragionamento dei giudici di secondo grado.
I giudici di legittimità hanno sottolineato che la sentenza impugnata aveva ‘adeguatamente argomentato in ordine alla responsabilità dell’imputato con corretti argomenti logici e giuridici’, basandosi sulle dichiarazioni testimoniali e sulla documentazione medica. Un ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul fatto, ma deve concentrarsi su specifiche violazioni di legge o vizi di motivazione, che in questo caso non sono stati ravvisati.
Le Conclusioni
Le conseguenze pratiche della dichiarazione di inammissibilità sono state severe per il ricorrente. In primo luogo, è stato condannato al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, e più significativamente, è stato condannato a versare la somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Questa sanzione pecuniaria, come chiarito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, non è automatica ma consegue alla constatazione che il ricorrente abbia agito con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Proporre un ricorso palesemente infondato costituisce un abuso dello strumento processuale, che impegna inutilmente le risorse della giustizia. La decisione, quindi, non solo pone fine alla vicenda giudiziaria dell’imputato, ma serve anche da monito sull’importanza di adire la Suprema Corte solo con censure serie, specifiche e giuridicamente sostenibili.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché basato su un motivo generico e manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse adeguatamente motivata e che il ricorrente non avesse sollevato critiche specifiche e pertinenti.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso di 3.000 euro, da versare in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorrente è stato condannato a pagare una somma alla Cassa delle ammende oltre alle spese processuali?
Perché, secondo un consolidato principio giurisprudenziale, chi propone un ricorso inammissibile è ritenuto in colpa per aver causato l’inutile attivazione del sistema giudiziario. La sanzione ha quindi una funzione deterrente contro la presentazione di ricorsi palesemente infondati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17919 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17919 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico e manifestamente infondato, atteso che la sentenza impugnata ha adeguatamente argomentato in ordine alla responsabilità dell’imputato con corretti argomenti logici e giuridici, fondati sulle dichiar testimoniali e sulla certificazione medica agli atti (si vedano le pagine 3 e 4);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 22 marzo 2024