Inammissibilità del Ricorso: L’Analisi della Cassazione su Genericità e Valutazioni di Merito
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in sede di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sui fatti. L’analisi del provvedimento offre spunti cruciali per comprendere i limiti dell’appello alla Suprema Corte e le ragioni che portano a una dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con le relative conseguenze per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria. L’imputato contestava la propria condanna basando la sua difesa su due argomentazioni principali: l’esistenza di uno stato di necessità, anche solo putativo (cioè erroneamente percepito), e la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Cassazione
La difesa del ricorrente si è concentrata nel tentativo di offrire una lettura alternativa degli eventi che avevano portato alla condanna, sostenendo che le sue azioni fossero giustificate da una situazione di pericolo. Inoltre, si contestava la mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p., ritenendo il fatto di lieve entità.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha respinto completamente queste argomentazioni, dichiarando l’inammissibilità del ricorso. La decisione si fonda su una distinzione netta tra il giudizio di merito, proprio dei primi due gradi di giudizio, e il giudizio di legittimità, di competenza esclusiva della Suprema Corte.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha articolato le sue motivazioni distinguendo chiaramente i due profili di doglianza sollevati dal ricorrente.
La Genericità del Motivo sullo Stato di Necessità
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato affetto da ‘genericità’. Secondo i giudici, il ricorrente non ha evidenziato vizi logici o giuridici nella motivazione della Corte d’Appello, ma si è limitato a proporre una ricostruzione dei fatti diversa e più favorevole. Questo tipo di doglianza, che sollecita una ‘alternativa lettura del fatto’, non è consentito in sede di legittimità. La Cassazione non può riesaminare le prove o la credibilità delle giustificazioni fornite dall’imputato, compiti che spettano esclusivamente ai giudici di merito.
L’Inammissibilità del Ricorso riguardo l’Art. 131-bis c.p.
Anche il secondo motivo, relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è stato ritenuto inammissibile. La Corte d’Appello aveva escluso tale beneficio in base alla ‘gravità del fatto’ (valutando elementi come la distanza dell’allontanamento e la pretestuosità delle giustificazioni) e ai ‘precedenti specifici’ dell’imputato. La Cassazione ha stabilito che si tratta di ‘valutazioni proprie del giudizio di merito’ che, se non manifestamente illogiche, non sono sindacabili in sede di legittimità. Il ricorso, anche su questo punto, si risolveva in una richiesta di nuova e autonoma valutazione, estranea ai poteri della Suprema Corte.
Conclusioni: Le Implicazioni della Pronuncia
Questa ordinanza riafferma con forza la funzione della Corte di Cassazione come giudice della legge e non del fatto. Per ottenere un esame nel merito, un ricorso deve indicare specifiche violazioni di legge o vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza impugnata, non limitarsi a contestare la ricostruzione dei fatti operata dai giudici dei gradi precedenti. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, come previsto dall’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche di una somma in favore della cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata quantificata in 3.000 euro. Una lezione chiara sui requisiti di ammissibilità e sulle conseguenze di un ricorso infondato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, un’attività che non è consentita alla Corte di Cassazione, la quale svolge unicamente un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge.
Cosa significa che la Corte di Cassazione è un ‘giudice di legittimità’?
Significa che la Corte non riesamina i fatti del processo per decidere chi ha torto o ragione. Il suo compito è verificare che i giudici dei tribunali e delle corti d’appello abbiano applicato correttamente le norme giuridiche e che le loro motivazioni siano logiche e non contraddittorie.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base alla decisione, quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro alla cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19691 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19691 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a POLISTENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto puntuale motivazione della Corte di appello di Reggio Calabria, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in riferimento alla insussistenza dello stato necessità anche nella forma putativa, sicchè sono inammissibili le censure che investono accertamenti di fatto non consentiti in sede di legittimità e sollecitano una alternativa del fatto con riferimento alle ragioni dell’allontanamento, non essendo stata peraltro neppu ritenuta credibile la giustificazione fornita dall’imputato;
ritenuto che analoghe considerazioni valgono anche per la questione relativa alla causa di no punibilità prevista dall’art.131-bis c.p., che è stata correttamente esclusa per la grav fatto (distanza dell’allontanamento e pretestuosità delle giustificazioni), oltre ch precedenti specifici, quindi per valutazioni proprie del giudizio di merito che non possono affette da i vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazi sede di legittimità;
rilevato che dall’inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12 aprile 2024
Il Cons COGNOME re estensore COGNOME
Il Pres nte