Inammissibilità Ricorso per Cassazione: Le Conseguenze di Motivi Generici
Presentare un ricorso in Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per accedervi è necessario rispettare requisiti di forma e sostanza molto stringenti. L’inammissibilità del ricorso per cassazione è una delle sanzioni processuali più severe, che impedisce alla Corte di esaminare il merito della questione. Un recente provvedimento della Settima Sezione Penale ci offre uno spunto chiaro su uno dei vizi più comuni: la genericità dei motivi.
Il Contesto Processuale
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di furto, confermata sia in primo grado che in appello. La difesa dell’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando un presunto vizio di motivazione da parte della Corte d’Appello nella valutazione delle prove a carico. Secondo il ricorrente, i giudici di merito non avrebbero considerato adeguatamente le sue argomentazioni difensive.
La Valutazione sull’Inammissibilità del Ricorso per Cassazione
La Settima Sezione della Corte di Cassazione, incaricata di un primo vaglio di ammissibilità, ha rapidamente chiuso la questione. I giudici hanno rilevato che il ricorso non presentava critiche specifiche e pertinenti alla sentenza impugnata. Piuttosto, si limitava a riproporre le stesse identiche doglianze già sollevate e respinte dalla Corte d’Appello, senza un reale confronto con le argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza di secondo grado.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha fondato la sua decisione sul principio consolidato secondo cui il ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul fatto. Il ricorrente, infatti, non contestava una violazione di legge o un vizio logico manifesto nella motivazione, ma chiedeva, in sostanza, una nuova e diversa valutazione delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. I motivi sono stati definiti ‘aspecifici’ e ‘meramente ripetitivi’, in quanto non indicavano in modo preciso quale fosse stato l’errore di diritto commesso dalla Corte d’Appello nel confutare le tesi difensive. Questa mancanza di specificità rende il ricorso non idoneo a superare il vaglio preliminare, portando a una declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione sottolinea un aspetto fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: la necessità di redigere un atto che sia un vero e proprio ‘dialogo critico’ con la sentenza impugnata. Non è sufficiente esprimere dissenso o riproporre le proprie tesi. È indispensabile individuare con precisione i passaggi argomentativi errati della decisione di merito e dimostrare, attraverso riferimenti normativi e giurisprudenziali, perché essi costituiscano una violazione di legge. In caso contrario, il ricorso si espone a una quasi certa dichiarazione di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché un ricorso per Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se manca dei requisiti previsti dalla legge, come nel caso in cui i motivi siano formulati in modo generico, non si confrontino criticamente con la sentenza impugnata o richiedano una nuova valutazione dei fatti.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono ‘generici’?
Significa che il ricorso non individua in modo chiaro e preciso gli errori di diritto o i vizi logici commessi dal giudice precedente, limitandosi a una critica vaga della decisione o a ripetere argomenti già esaminati e respinti, senza attaccare la specifica motivazione della sentenza.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità?
La dichiarazione di inammissibilità impedisce l’esame nel merito del ricorso, rendendo definitiva la sentenza impugnata. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, di norma, di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5505 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5505 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2025