Inammissibilità Ricorso: La Cassazione Ribadisce i Requisiti di Specificità
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rispetto rigoroso delle regole procedurali. Un esempio lampante è la corretta formulazione di un atto di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha messo in luce le gravi conseguenze di un’impugnazione carente, dichiarando l’inammissibilità del ricorso per la sua genericità. Questa decisione serve da monito: un ricorso non può essere una mera ripetizione di argomenti, ma deve costituire una critica puntuale e argomentata della decisione che si intende contestare.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un cittadino avverso una sentenza emessa da una Corte d’Appello. Il ricorrente, ritenendo ingiusta la decisione di secondo grado, ha adito la Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. Tuttavia, l’atto presentato non è stato ritenuto idoneo a superare il vaglio preliminare della Suprema Corte.
La Decisione della Corte: Focus sull’Inammissibilità del Ricorso
Con una sintetica ma incisiva ordinanza, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. La conseguenza immediata per il ricorrente non è stata solo la conferma definitiva della sentenza d’appello, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma, pari a 3.000 euro, a favore della cassa delle ammende. La decisione si basa su principi procedurali consolidati, volti a garantire l’efficienza del sistema giudiziario e a sanzionare gli atti palesemente infondati o mal formulati.
Le Motivazioni della Decisione: Genericità e Mancanza di Correlazione
Il cuore della pronuncia risiede nelle motivazioni che hanno portato alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso. La Corte ha evidenziato due vizi fondamentali nell’atto presentato:
1. Genericità: Il ricorso è stato giudicato ‘generico’ a causa della mancata illustrazione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno della tesi difensiva, specie a fronte di una sentenza d’appello che, al contrario, presentava un’ampia e dettagliata elaborazione motivazionale.
2. Mancanza di Correlazione: Punto cruciale è stata l’assenza di una necessaria correlazione tra i motivi del ricorso e le ragioni che fondavano la decisione impugnata. La Cassazione, richiamando precedenti giurisprudenziali (come la sentenza n. 28011/2013), ha ribadito che un ricorso è inammissibile non solo quando è vago, ma anche quando non si confronta direttamente con la motivazione del provvedimento contestato. Il ricorrente, in altre parole, non può ignorare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice precedente, ma deve demolirlo punto per punto con argomentazioni pertinenti.
La Corte ha sottolineato che l’atto di impugnazione deve contenere una critica specifica alla decisione censurata, e non può limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi di merito senza spiegare perché la valutazione del giudice d’appello sarebbe errata.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale per chiunque intenda presentare un ricorso per cassazione. L’impugnazione non è un atto formale, ma un dialogo critico con la decisione precedente. È indispensabile che i motivi siano specifici, pertinenti e che dimostrino un’attenta analisi della sentenza impugnata. Trascurare questi aspetti non solo rende vano il tentativo di ottenere una riforma della decisione, ma comporta anche significative conseguenze economiche. La pronuncia è quindi un chiaro promemoria sull’importanza della diligenza e della precisione tecnica nella redazione degli atti processuali, a tutela dell’efficienza della giustizia e degli interessi della stessa parte assistita.
Per quale motivo principale un ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se è generico, ovvero se non illustra in modo specifico le ragioni di fatto e di diritto che lo sostengono, e se manca della necessaria correlazione con le motivazioni della sentenza che si sta impugnando.
Cosa significa che un ricorso “difetta della necessaria correlazione” con la sentenza impugnata?
Significa che l’atto di impugnazione non affronta né contesta specificamente le argomentazioni e le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione del giudice precedente, limitandosi a riproporre le proprie tesi in modo astratto.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13018 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13018 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il 14/10/1986
avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso proposto da NOME è inammissibile.
Esso è generico per la mancanza della illustrazione delle ragioni di fatto e diritto a supporto della tesi di assenza di motivazione, a fronte invece di ampia elabcr3zione motivazionale.
Si trascura che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «r 01 solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difetti -D: della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provveii mento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, COGNOME, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l’atto di impucruzione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provveli mento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).
Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissitik!, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen:I: .
Così deciso in Roma il 14.3.2025.