Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27342 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27342 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME COGNOME nato a Caserta il 19/07/1977; rappresentato ed assistito dall’avv. NOME COGNOME di fiducia; avverso l’ordinanza in data 03/04/2025 del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza in data 3 aprile 2025, a seguito di giudizio di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale di Napoli ha rigettato l’appello avverso l’ordinanza del Tribunale Benevento con cui era stata respinta la richiesta di sostituzione della misura cautelare dell
custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui all’art. 62
commesso in data 11/08/2024 nei confronti della madre.
2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell’indagato COGNOME
Clemente, deducendo la violazione di legge, l’omessa e la manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 274 comma 1 lett. C) e 275, cod. proc. pen., con riguardo sia al
concretezza ed attualità delle esigenze cautelari, in relazione al pericolo di reiterazione, sia ordine all’idoneità della misura cautelare massina; rappresenta, al riguardo il difensor
dell’indagato che l’ordinanza impugnata non specificherebbe adeguatamente gli elementi a sostegno della attualità nel pericolo di reiterazione e dell’adeguatezza della misura massima,
limitandosi a indicare l’inaffidabilità dell’indagato a causa della condotta tenuta nei confronti d madre e dello zio senza enunciare gli elementi concreti che porterebbero l’imputato a
commettere ulteriori condotte violente; sarebbe inoltre omessa la motivazione circa le ragioni dell’inadeguatezza delle altre misure cautelari meno afflittive come quella degli arresti domicilia
richiesta anche con utilizzo di braccialetto elettronico e presso un domicilio diverso e distante rispetto a quello di residenza della persona offesa.
3. Successivamente, è pervenuta in data 18 giugno 2025 comunicazione di disinteresse al prosieguo del ricorso a seguito di intervenuta scarcerazione del COGNOME. Il ricorso è dunque
inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; alla declaratori inammissibilità non segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, né della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, trattandosi di carenza di interesse sopravvenuta alla proposizione del ricorso (cfr. per fattispecie in materia de libertate, Sez. U. n. 10 del 24 marzo 2995, Meli; Sez. U. n. 7 del 26 giugno 1997, Chiappetta RV 208166 -01; conf. Sez. U. n. 315234 del 17 luglio 2004, COGNOME, RV 228168).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma il 18 giugno 2025
Il Consigliere estensore
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Il Presidente