Inammissibilità Ricorso: la Cassazione chiarisce il rapporto con la prescrizione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale della procedura penale: gli effetti dell’inammissibilità del ricorso sulla possibilità di dichiarare la prescrizione del reato. La decisione sottolinea come la manifesta infondatezza dei motivi di impugnazione possa precludere l’estinzione del reato, anche se i termini massimi maturano dopo la sentenza di secondo grado. Analizziamo insieme i dettagli di questo importante provvedimento.
I fatti del caso e i motivi del ricorso
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello, presentava ricorso per Cassazione affidandosi a due principali motivi. In primo luogo, sosteneva l’avvenuta prescrizione del reato, calcolando i termini di estinzione. In secondo luogo, lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche, ritenendo che la Corte territoriale non avesse adeguatamente valutato gli elementi a suo favore per una riduzione della pena.
L’analisi della Cassazione e l’inammissibilità del ricorso
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi, giudicandoli manifestamente infondati e dichiarando, di conseguenza, l’inammissibilità del ricorso.
Il calcolo della prescrizione
Riguardo al primo motivo, i giudici hanno effettuato un’attenta ricostruzione dei periodi di sospensione del corso della prescrizione. Tenendo conto dei rinvii processuali e del periodo di sospensione straordinaria introdotto ope legis per l’emergenza COVID-19 (pari a 64 giorni), la Corte ha calcolato un totale di 394 giorni di sospensione. Questo calcolo ha dimostrato che, al momento della decisione della Corte d’Appello (22 settembre 2023), il termine di prescrizione non era ancora maturato, essendo la data di estinzione proiettata al 3 marzo 2024. Pertanto, la doglianza era palesemente priva di fondamento.
Il rigetto delle attenuanti generiche
Anche il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. La Cassazione ha osservato che la Corte d’Appello aveva correttamente condiviso il giudizio del tribunale di primo grado. Quest’ultimo, dopo aver valutato la congruità della pena inflitta, aveva concluso per l’assenza di elementi positivi concreti che potessero giustificare la concessione delle attenuanti generiche invocate dalla difesa. La decisione era quindi adeguatamente motivata e non censurabile in sede di legittimità.
Le motivazioni della decisione
Il punto centrale dell’ordinanza risiede nel principio, consolidato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite (sentenza Bracale, 2005), secondo cui l’inammissibilità del ricorso preclude ogni possibilità di far valere o rilevare d’ufficio l’estinzione del reato per prescrizione maturata in una data successiva alla pronuncia della sentenza d’appello. In altre parole, una volta che il ricorso viene dichiarato inammissibile, la situazione processuale si ‘cristallizza’ al momento della sentenza di secondo grado. Qualsiasi evento successivo, come il decorso del tempo necessario a prescrivere il reato, diventa irrilevante. Questa regola impedisce l’uso strumentale del ricorso in Cassazione al solo fine di guadagnare tempo per far maturare la prescrizione.
Le conclusioni
La declaratoria di inammissibilità ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente. In primo luogo, la condanna pronunciata dalla Corte d’Appello è diventata definitiva. In secondo luogo, conformemente alla legge, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce l’importanza di presentare ricorsi basati su motivi solidi e non manifestamente infondati, poiché l’inammissibilità non solo impedisce l’esame nel merito, ma blocca anche meccanismi favorevoli all’imputato come la prescrizione.
Perché il motivo di ricorso sulla prescrizione è stato ritenuto infondato?
Perché, sulla base del calcolo corretto dei periodi di sospensione (inclusi quelli per l’emergenza COVID-19), il termine di prescrizione non era ancora maturato alla data della sentenza d’appello.
Cosa comporta l’inammissibilità del ricorso per la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello?
L’inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione, anche se questa matura in un momento successivo alla sentenza di appello. La situazione processuale si consolida a quella data.
Per quale ragione non sono state concesse le attenuanti generiche?
Non sono state concesse perché la Corte territoriale ha ritenuto, con motivazione adeguata, che non sussistessero elementi positivamente valutabili per giustificare una riduzione della pena, confermando la valutazione già espressa dal giudice di primo grado.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15473 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15473 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PAGANI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esamiNOME il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si deduce l’intervenuta prescrizione (dell’AVV_NOTAIO dell’AVV_NOTAIO) dei reati risulta manifestamente infondato tenuto conto che, sulla base d rinvii, e tenuto conto che quello intervenuto ope legis per emergenza COVID49 è di 64 giorni, sussistono 394 giorni di sospensione con conseguente perenzione della prescrizione a far data dal 3 marzo 2024, a fronte di decisione in appello emessa il 22 settembre 2023;
rilevato che il secondo motivo dell’AVV_NOTAIO in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche è manifestamente infondato ( avendo la Corte territoriale condiviso il giudizio del primo giudice che, apprezzata complessivamente la congruità della pena per come determinata, ha ritenuto insussistenti elementi positivamente valorizzabili per giustificar invocata richiesta;
rilevato che all’inammissibilità dell’impugnazione, che preclude ogni possibilità sia di valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., l’estinzione del prescrizione, maturata in data posteriore alla pronunzia della sentenza di appello (Sez. U, 23428 del 22/03/2005, COGNOME, Rv. 231164), segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/03/2024.