Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17625 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17625 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 22/12/1984
avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata (relativa ai reati di cui all’art. 640 cod. pen.);
visto il ricorso di NOME e le conclusioni della parte civile con cui la difesa
conferma della decisione impugnata e la declaratoria di inammissibilità del ricorso
OSSERVA
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono vizi di motivazione in ordin
responsabilità della truffa, è declinato in fatto là dove tenta di prospettare una preclusa ricost vicenda adeguatamente apprezzata, sulla base di puntuale analisi dei dati probatori a disposizi
Giudici di merito che hanno evidenziato la consistenza delle articolate condotte truffaldine consegna di un assegno dapprima non firmato, poi firmato con sottoposizione a firma di una quietan
pagamento (pagamento invero mai avvenuto anche per la incapienza del conto) e l’apprensione del cam con dette modalità acquistato che, a riprova dell’originario intento truffaldino, veniva cedut
successivo per un prezzo notevolmente inferiore a quello dell’acquisto;
rilevato che il secondo motivo, con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge cir
mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è generico e riproduttivo di c adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha messo in risalto la precedente commissio
analoga condotta di reato e l’assenza di qualsivoglia volontà di risarcire, seppure in part procurato;
rilevato che il terzo motivo, con cui si censura la mancata dichiarazione di prescrizi manifestamente infondato essendo il relativo termine scaduto in data 10 maggio 2024, data successiv decisione intervenuta il 6 maggio 2024; che, infatti, l’inammissibilità del ricorso per cassaz specie, per le ragioni sopra espresse) preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., l’estinzione del reato per prescrizione, maturata in data p pronunzia della sentenza di appello (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, COGNOME, Rv. 231164);
rilevato che, per consolidato principio, nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cass in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando dell’imputato viene dichiarato per qualsiasi causa inammissibile, va disposta la condanna al pag delle spese processuali in favore della parte civile solo allorché questa abbia effettivamente esp modi e nei limiti consentiti, un’attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei p di natura civile risarcitoria (tra le tante, Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, COGNOME, Rv. 265974 specie, la parte civile che si è limitata a sollecitare la conferma della sentenza impugnata s trasmissione degli atti alla Settima Sezione penale all’esito del preliminare vaglio di inammissibi rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della rico al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/04/2025.