Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6936 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6936 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CONSELVE il 17/12/1959
avverso la sentenza del 02/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso di NOME COGNOME e la memoria della difesa del 18 dicembre 2024 con cui, insistendo nei motivi di ricorso, si deduce la prescrizione del delitto;
OSSERVA
Ritenuto che tutti i motivi di ricorso sono generici e riproduttivi di identiche censure (sepp rese secondo un ordine differente rispetto a quanto dedotto in sede di gravame) adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha escluso la rilevanza della validità del vinc amministrativo sul mezzo, ha rappresentato l’incoferenza degli errori materiali posti in esse dai verbalizzanti, l’illogicità della tesi a mente della quale la ricorrente non sarebbe l’e titolare del mezzo (ciò sostenuto sula base di quanto registrato al PRA) contraddittoriamente invece affermata all’atto della verbalizzazione (pag. 3 e 4), ha confermato la pena irrogat ritenuta complessivamente adeguata, tenendo ferma la contestata recidiva spiegata dalla aumentata pericolosità, essendo indifferente la ricorrente agli interventi di giustizia vi continue sentenze di condanna sino al 2011 (ultima quella per un furto commesso il 9 marzo 2011); che logica e completa risulta, altresì l’esclusione delle circostanze attenuanti generi spiegata attraverso l’apprezzata assenza di elementi favorevoli e la irrilevanza di que prospettati dalla difesa anche in ragione del periodo interessato alle problematiche fisiche familiari poste all’attenzione del Collegio di merito;
rilevato che il motivo con cui si deduce la prescrizione in ragione della diversa data in sarebbe stato consumato il reato (8 marzo 2015 invece del 13 marzo 2017) è manifestamente infondato tenuto conto che il termine di nove anni necessari per la prescrizione in ragione dell recidiva contestata non sarebbe comunque perento in data precedente rispetto alla sentenza di appello;
che l’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude ogni possibilità sia di far valere di rilevare di ufficio, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., l’estinzione del reato per presc maturata in data posteriore alla pronunzia della sentenza di appello (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, COGNOME, Rv. 231164).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/01/2025.