Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 25164 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 25164 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il 20/03/1967
avverso l’ordinanza del 22/11/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG PASQUALE SERRAO D’AQUINO
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso straordinario ex art. 625 bis cod.proc.pen., avverso l’ordinanza del 22 novembre 2024, con cui questa Corte, Sezione Settima penale, ha dichiarato inammissibile il ricorso dal medesimo proposto avverso la sentenza ex art. 599 bis cod.proc.pen. emessa in data 13.5.2024 dalla Corte d’appello di Genova.
Con un unico articolato motivo deduce l’omessa notifica al difensore dell’avviso di fissazione dell’udienza del 22.11.2024 dinanzi alla Corte di Cassazione ed assume che solo con la notifica dell’ordine di esecuzione sia il condannato che il difensore avevano appreso della pronunciata inammissibilità del ricorso per cassazione proposto.
Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato provvedendo altresì a decidere sui motivi originari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
Con la sentenza pronunciata dalla Corte d’appello di Genova in data 13.5.2024, originariamente impugnata dall’odierno ricorrente, era stata applicata allo stesso la pena concordata ai sensi degli artt. 599 bis e 605 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000.
Va rilevato che, con la modifica dell’art. 610 cod.proc.pen. e l’introduzione del comma 5 bis si prevede che la Corte di Cassazione dichiari senza formalità di procedura l’inammissibilità del ricorso proprio nei casi di impugnazioni avverso la sentenza di patteggiamento aventi ad oggetto motivi non deducibili.
L’istituzione di tale forma di declaratoria si ispira alla necessità di alleggerire carico delle udienze dinanzi la Suprema Corte sicchè si è prevista espressamente l’ipotesi di un provvedimento de plano senza formalità di procedura e, quindi, in assenza di contraddittorio e senza alcun obbligo di dare avvisi alle parti. Espressamente in questi termini si esprime la Relazione finale della Commissione Canzio incaricata di predisporre lo schema di modifica legislativa; difatti si afferma che: “A fini deflattivi, si è ritenuto di prevedere una disciplin semplificata di dichiarazione di inammissibilità nei casi in cui l’invalidità dell’a possa emergere senza valutazioni che superano l’oggettività delle situazioni per i ricorsi contro le sentenze di patteggiannento o di concordato sui motivi, per la
quasi totalità dei quali la Corte di cassazione, secondo i più recenti riliev statistici, delibera la inammissibilità, con dispendio di tempi e costi organizzativi
pure a fronte della già disposta soluzione negoziale del caso”.
Ne deriva che non è necessario acquisire il parere del Procuratore Generale e di citare il difensore; trattandosi poi di inammissibilità dichiarata de plano deve
necessariamente ritenersi, al proposito, che valga quale riferimento normativo circa la forma e struttura del provvedimento la disciplina dettata dall’art. 591,
comma 2, cod.proc.pen., riferito appunto a tutte le ipotesi in cui il giudice dell’impugnazione, sia essa ordinaria o straordinaria, sia esso di appello o di
cassazione, dichiara l’inammissibilità e con il quale si stabilisce appunto che la forma del provvedimento adottabile è l’ordinanza.
3. Pertanto questa Corte nel procedimento all’esito del quale é stata pronunciata l’ordinanza oggi impugnata correttamente ha proceduto nelle forme previste ex
lege.
4.
Ne consegue che il ricorso manifestamente infondato, va dichiarato inammissibile.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25.6.2025