Inammissibilità Ricorso Prescrizione: La Cassazione Chiarisce i Termini
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale della procedura penale: il rapporto tra l’inammissibilità ricorso prescrizione e la possibilità di far valere l’estinzione del reato. La decisione chiarisce in modo inequivocabile i limiti temporali e procedurali per eccepire la prescrizione, specialmente quando questa matura dopo la sentenza di secondo grado. Analizziamo i dettagli di questa pronuncia per comprenderne la portata pratica.
I Fatti del Caso: Il Ricorso per Prescrizione del Reato
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un’imputata, condannata in secondo grado. La ricorrente sosteneva che il reato si fosse prescritto nel periodo intercorso tra la lettura del dispositivo della sentenza d’appello e il deposito delle relative motivazioni, un arco temporale di 90 giorni. L’argomento centrale del ricorso era, dunque, che l’estinzione del reato per prescrizione dovesse essere dichiarata, nonostante fosse avvenuta dopo la decisione di merito.
L’Importanza dell’Inammissibilità Ricorso Prescrizione
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente questa tesi, dichiarando il ricorso ‘manifestamente infondato’. La decisione si basa su due pilastri giuridici fondamentali, che definiscono chiaramente le regole del gioco processuale in materia di prescrizione.
Il Momento Rilevante per il Calcolo
Il primo punto chiarito dalla Corte riguarda il momento esatto da considerare per il calcolo dei termini di prescrizione. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non rileva la data di deposito della sentenza completa di motivazioni. Il momento che ‘cristallizza’ la situazione processuale ai fini della prescrizione è quello della lettura del dispositivo della sentenza di condanna in udienza. Questo principio, consolidato nella giurisprudenza, stabilisce che la decisione è giuridicamente efficace da quel preciso istante. Nel caso specifico, il termine massimo di prescrizione sarebbe scaduto solo alcuni mesi dopo la pronuncia della sentenza d’appello, rendendo l’eccezione infondata sin dall’origine.
Gli Effetti Preclusivi dell’Inammissibilità
Il secondo e ancor più decisivo argomento riguarda le conseguenze dirette dell’inammissibilità ricorso prescrizione. La Corte ha ribadito un principio espresso dalle Sezioni Unite: quando un ricorso è inammissibile, non si instaura un valido rapporto processuale dinanzi alla Corte di Cassazione. Questa ‘barriera’ procedurale impedisce al giudice di legittimità di esaminare qualsiasi questione di merito, inclusa l’eventuale prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata. In altre parole, un ricorso viziato non può servire come strumento per ‘guadagnare tempo’ e far maturare la prescrizione.
La Decisione sulle Spese della Parte Civile
Un aspetto accessorio ma interessante della decisione riguarda il rigetto della richiesta di liquidazione delle spese legali a favore della parte civile costituita. La Corte ha osservato che la memoria depositata dal legale della parte civile era eccessivamente generica e non offriva alcun contributo utile alla discussione processuale. Questo serve da monito sull’importanza di presentare atti difensivi specifici e pertinenti, che contribuiscano attivamente alla dialettica processuale, pena la non liquidazione delle spese.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte Suprema ha motivato la sua decisione di inammissibilità sulla base di un contrasto palese tra le argomentazioni della ricorrente e il dato normativo e la giurisprudenza consolidata. Il Collegio ha ribadito che, per il computo della prescrizione, rileva il momento della lettura del dispositivo e non quello, successivo, del deposito della sentenza. Avendo calcolato che il termine massimo di prescrizione si era perfezionato in una data successiva alla definizione del giudizio di appello, l’eccezione sollevata era priva di fondamento. Inoltre, la Corte ha sottolineato che l’inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la pronuncia della sentenza d’appello, poiché la mancanza dei requisiti di ammissibilità impedisce la formazione di un valido rapporto processuale. Tale ostacolo ha reso la condanna definitiva, con conseguente obbligo per la ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame rafforza due principi fondamentali della procedura penale. Primo, la certezza del diritto impone di identificare nella lettura del dispositivo il momento conclusivo del giudizio di merito ai fini del calcolo della prescrizione. Secondo, l’istituto dell’inammissibilità ricorso prescrizione agisce come un filtro rigoroso, impedendo che ricorsi pretestuosi o privi dei requisiti di legge possano paralizzare la giustizia e portare all’estinzione dei reati. Per gli operatori del diritto, questa pronuncia è un chiaro promemoria della necessità di formulare ricorsi solidi e fondati, poiché un vizio di ammissibilità ha l’effetto drastico di rendere definitiva la condanna e precludere ogni ulteriore discussione, anche su cause di estinzione del reato maturate successivamente.
Qual è il momento determinante per calcolare la prescrizione di un reato in relazione a una sentenza?
Il momento rilevante è quello della lettura del dispositivo della sentenza di condanna in udienza, e non la data successiva in cui vengono depositate le motivazioni scritte.
Cosa accade se la prescrizione matura dopo la sentenza di appello e il ricorso in Cassazione è inammissibile?
Se il ricorso viene dichiarato inammissibile, la Corte di Cassazione non può dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione, anche se questa è maturata dopo la sentenza di appello. L’inammissibilità impedisce l’instaurazione di un valido rapporto processuale e, di conseguenza, la condanna diventa definitiva.
Perché un ricorso manifestamente infondato viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando le sue argomentazioni sono in palese e immediato contrasto con le norme di legge o con i principi consolidati della giurisprudenza, rendendo l’esame nel merito superfluo e dilatorio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22144 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22144 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che l’unico motivo di impugnazione, con cui la ricorrente eccepisce l’intervenuta prescrizione del reato «durante i 90 giorni per i motivi della sentenza di secondo grado» è manifestamente infondato, poiché prospetta enunciati in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; il Collegio intende, infatti, dare seguito al principio di diritto secon cui, ai fini del computo della prescrizione, rileva il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna e non quello successivo del deposito della stessa (vedi Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593 – 02);
rilevato che, in considerazione della data di commissione del reato (19/12/2015) e della sospensione dei termini di prescrizione disposta all’udienza all’08 gennaio 2020, il termine massimo di prescrizione si è perfezioNOME, infatti, solo in data 14 settembre 2023 e, quindi, in un momento successivo alla definizione del giudizio di appello (23 giugno 2023).
rilevato che la possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata dopo la pronuncia della sentenza di appello è preclusa in ragione dell’inammissibilità del ricorso e della conseguente mancata instaurazione di un valido rapporto processuale (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, Aiello, Rv. 268966 – 01).
osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
rilevato che non vanno liquidate le spese a favore della costituita parte civile COGNOME in considerazione del fatto che la memoria conclusiva depositata, in data 10/04/2024, dall’AVV_NOTAIO a cagione della sua genericità, non ha fornito alcun contributo alla dialettica processuale, in quanto priva di eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente (Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. U., n. 877 del 14/7/2022, COGNOME, Rv. 283886 – 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2024
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