Inammissibilità Ricorso e Prescrizione: Quando l’Appello Non Ferma il Tempo
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15041 del 2024, ha ribadito un principio cruciale in materia processuale penale, che riguarda il rapporto tra inammissibilità ricorso prescrizione. La decisione chiarisce che un’impugnazione geneticamente inammissibile non consente di dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna emessa dalla Corte d’Appello, ha presentato ricorso per Cassazione. L’unico motivo di doglianza sollevato era la mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Secondo la difesa, il tempo necessario a estinguere il reato era decorso. Tuttavia, questa tesi si basava su un calcolo che non teneva conto di importanti periodi di sospensione del processo.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi: la manifesta infondatezza del motivo e un principio consolidato in tema di effetti dell’inammissibilità.
In primo luogo, i giudici hanno rilevato come il calcolo della prescrizione proposto dal ricorrente fosse palesemente errato. Erano stati ignorati ben 557 giorni di sospensione, dovuti a plurimi rinvii richiesti dalla difesa per legittimi impedimenti. Tenendo conto di queste sospensioni, il termine di prescrizione non era affatto maturato al momento della sentenza d’appello.
L’Irrilevanza della Prescrizione Post-Sentenza e l’Inammissibilità Ricorso
Il punto centrale della motivazione riguarda l’effetto dell’inammissibilità del ricorso. La Corte ha sottolineato che l’eventuale decorso del termine di prescrizione successivo alla pronuncia della sentenza d’appello è del tutto irrilevante. Questo perché l’inammissibilità ‘genetica’ del ricorso, ovvero un vizio che lo rende non valido fin dall’origine, impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione. Senza un rapporto processuale valido, il giudice dell’impugnazione non ha il potere di esaminare il merito della questione, inclusa la declaratoria di cause estintive del reato maturate nel frattempo.
Le Conseguenze Economiche dell’Inammissibilità
Come diretta conseguenza della declaratoria di inammissibilità, la Corte ha applicato l’articolo 616 del Codice di Procedura Penale. Tale norma prevede che la parte che ha proposto un ricorso inammissibile sia condannata al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, la legge impone il versamento di una somma di denaro alla Cassa delle Ammende, un ente destinato a finanziare progetti di reinserimento per i detenuti. In questo caso specifico, la somma è stata quantificata in euro 3.000, ritenuta equa in ragione delle questioni trattate.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si ancorano a principi procedurali solidi. La valutazione del ricorso come ‘manifestamente infondato’ e ‘generico’ deriva dalla palese negligenza del ricorrente nel non considerare i periodi di sospensione, un dato oggettivo e facilmente verificabile dagli atti processuali. Questo vizio originario rende l’impugnazione inidonea a innescare una revisione della decisione di merito. Il principio secondo cui l’inammissibilità preclude la valutazione della prescrizione sopravvenuta serve a evitare manovre dilatorie e a garantire la certezza del diritto, stabilizzando gli effetti della sentenza impugnata quando il ricorso è privo dei requisiti minimi di legge.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre importanti spunti pratici. In primo luogo, evidenzia l’assoluta necessità di redigere ricorsi con diligenza, basando le proprie argomentazioni su un’analisi completa e corretta degli atti processuali, compresi i verbali di udienza che attestano i periodi di sospensione. In secondo luogo, essa funge da monito: la presentazione di un ricorso palesemente infondato non è una strategia priva di conseguenze. Oltre a non produrre l’effetto sperato, comporta una condanna certa al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, aggravando la posizione del condannato. La decisione rafforza la stabilità delle sentenze di merito di fronte a impugnazioni pretestuose, confermando che il processo non può essere utilizzato per guadagnare tempo sperando nella prescrizione quando mancano i presupposti giuridici per un’efficace contestazione.
Cosa succede se il reato si prescrive dopo la sentenza d’appello?
Secondo questa ordinanza, se il ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile, la prescrizione maturata dopo la sentenza d’appello non può essere dichiarata. L’inammissibilità impedisce la formazione di un valido rapporto processuale che consenta al giudice di pronunciarsi su cause estintive sopravvenute.
Perché il ricorso è stato giudicato inammissibile in questo caso specifico?
Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato e generico perché il calcolo della prescrizione effettuato dal ricorrente non teneva conto di 557 giorni di sospensione del processo, concessi per legittimi impedimenti della difesa.
Quali sono le conseguenze finanziarie di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del Codice di Procedura Penale, la parte che presenta un ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende. In questo caso, l’importo è stato fissato a 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15041 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15041 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente in merito alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione è manifestamente infondato / oltre che generico / perché non considera i periodi di sospensione per i plurimi rinvii disposti per impedimenti della difesa (pari a 557 giorni) nelle udienze del 16.2.2017, 9.10.2017 e 24.1.2019, 16 novembre 2020, 11 gennaio 2021, 5 luglio 2021 e 24 gennaio 2022), essendo evidentemente irrilevante la prescrizione decorsa dopo la pronuncia della sentenza di appello considerato che la genetica inammissibilità del ricorso, impedendo il costituirsi di un valido rapporto processuale impugnatorio, preclude la declaratoria della prescrizione del reato maturata successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata;
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno il 22 marzo 2023
Il Consi e estensore
Il Presidente