Inammissibilità Ricorso e Prescrizione: Quando l’Appello Non Vale
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia processuale: la cosiddetta inammissibilità ricorso prescrizione. Quando un ricorso è geneticamente viziato, non può essere esaminato nel merito e, di conseguenza, non può portare a una declaratoria di prescrizione del reato maturata dopo la sentenza impugnata. Analizziamo questa importante decisione per comprenderne la portata pratica.
I Fatti del Caso: Un Appello Sotto la Lente della Cassazione
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un’imputata contro una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. La ricorrente sollevava due principali motivi di doglianza:
1. Una critica generica e ripetitiva rispetto ai motivi già presentati e respinti nel precedente grado di giudizio.
2. La presunta estinzione del reato contravvenzionale per intervenuta prescrizione.
L’imputata sosteneva che il termine massimo di prescrizione, pari a cinque anni, fosse scaduto il 15 luglio 2023, data successiva alla pronuncia della sentenza d’appello (8 giugno 2023), chiedendo quindi alla Suprema Corte di dichiarare l’estinzione del reato.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. Di conseguenza, non solo ha confermato la decisione della Corte d’Appello, ma ha anche condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale in caso di inammissibilità dell’impugnazione.
Le Motivazioni: L’impatto dell’Inammissibilità Ricorso sulla Prescrizione
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi solidi.
In primo luogo, il primo motivo di ricorso è stato liquidato come del tutto generico. La ricorrente si era limitata a riproporre le stesse argomentazioni già vagliate e motivatamente respinte dalla Corte d’Appello, senza introdurre elementi di critica specifici contro la logicità e la correttezza giuridica della sentenza impugnata. Questo vizio, da solo, è sufficiente a rendere un ricorso inammissibile.
In secondo luogo, e qui risiede il cuore della decisione, il motivo relativo alla prescrizione è stato giudicato ‘manifestamente infondato’. La Corte ha evidenziato un duplice errore nell’argomentazione della ricorrente:
1. Errore di Calcolo: Il calcolo del termine di prescrizione non teneva conto di un periodo di sospensione di 97 giorni, dovuto a un rinvio d’udienza per astensione del difensore. Questo periodo avrebbe spostato in avanti la data di estinzione del reato.
2. Principio Giuridico: Anche ammettendo il calcolo errato, la prescrizione sarebbe comunque maturata dopo la pronuncia della sentenza di appello. La Corte ha ribadito un principio consolidato: l’inammissibilità ‘genetica’ del ricorso impedisce l’instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione. Pertanto, la Corte di Cassazione non ha il potere di rilevare e dichiarare cause di estinzione del reato, come la prescrizione, che si siano verificate in un momento successivo alla decisione che si sta impugnando. In altre parole, un ricorso inammissibile ‘cristallizza’ la situazione giuridica al momento della sentenza di secondo grado.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
Questa ordinanza offre spunti di riflessione cruciali per la pratica legale. Sottolinea l’importanza di redigere ricorsi specifici, pertinenti e tecnicamente fondati. Un ricorso generico o manifestamente infondato non solo non ha alcuna possibilità di successo, ma espone il ricorrente a sanzioni economiche significative, come il pagamento delle spese processuali e della somma alla cassa delle ammende. Inoltre, la decisione rafforza il principio secondo cui l’inammissibilità del ricorso prescrizione è una barriera invalicabile: un’impugnazione viziata non può ‘resuscitare’ per beneficiare di una causa di estinzione del reato maturata successivamente. La sentenza di condanna diventa, a tutti gli effetti, definitiva.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione è dichiarato inammissibile?
Se un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. La sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria in favore della cassa delle ammende, come stabilito dall’art. 616 c.p.p.
La prescrizione del reato può essere dichiarata se matura dopo la sentenza di appello?
No. Secondo la decisione, se il ricorso per Cassazione è inammissibile, la Corte non può dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione maturata dopo la pronuncia della sentenza di appello. L’inammissibilità impedisce la formazione di un valido rapporto processuale e ‘congela’ la situazione giuridica a quel momento.
Perché il calcolo della prescrizione presentato dalla ricorrente era sbagliato?
Il calcolo era errato perché non teneva conto di un periodo di sospensione della prescrizione di 97 giorni, concesso a seguito di un rinvio di udienza per legittima astensione del difensore.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24457 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24457 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ritenuto che i rilievi del ricorrente – articolati nel primo motivo di ricorso appaiono del tutto generici e reiterativi dei motivi di appello già vagliati e disattesi con motivazione completa ed esaustiva (pag. 3 della sentenza);
ritenuto che il secondo motivo in merito alla mancata dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato contravvenzionale di cui al capo A) è manifestamente infondato non avendo il ricorrente considerato la intervenuta sospensione di 97 giorni per effetto del rinvio disposto all’udienza del 23 ottobre 2019 dal Gip del Tribunale di Modena (per astensione del difensore con rinvio all’udienza 29 gennaio 2020), essendo evidentemente irrilevante la prescrizione decorsa (scadenza termine massimo di cinque anni alla data del 15 luglio 2023), dopo la pronuncia della sentenza di appello (08/06/2023), considerato che la genetica inammissibilità del ricorso, impedendo il costituirsi di un valido rapporto processuale impugnatorio, preclude la declaratoria della prescrizione del reato maturata successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata;
ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno il 7 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente