Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43327 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 43327 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato a TORINO il DATA_NASCITA COGNOME NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato a TORINO il DATA_NASCITA COGNOME NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato a SALUZZO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME; atteso che il primo motivo di ricorso proposto da COGNOME NOME e il secondo motivo presentato da COGNOME NOME, con i quali è stata dedotta violazione di legge, violazione di norme processuali e vizio della motivazione in relazione all’art. 512 cod.proc. pen. in ordine all’intervenuta acquisizione della querela sporta da NOME COGNOME non appaiono manifestamente infondati;
rilevato che proprio tali questioni di diritto, e le conseguenti deduzioni devolute, che presentano profili critica non manifestamente infondata nei confronti della sentenza impugnata, con conseguente valida instaurazione di rapporto processuale, consentono di rilevare l’intervenuta prescrizione dei reati ascritti in considerazione dell’epoca del commesso reato in assenza di periodi di sospensione (15/11/2016 per il capo 2, 2a e 3 per entrambi, 07/09/2016 per i capi 7 e 7a per il solo COGNOME NOME);
considerato che, pertanto sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen.;
rilevato che l’unico motivo di ricorso proposto da COGNOME, con il quale è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione perché omessa è del tutto reiterativo, ma anche generico ed aspecifico, essendosi il ricorrente limitato ad allegare circostanze di fatto, in assenza di confronto con la motivazione (con particolare riferimento alla credibilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese) all’evidente fine di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 27321701, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01), a fronte di una motivazione immune da illogicità, che ha ricostruito le modalità di contatto tra il ricorrente e le persone offese, caratteristiche della azione, il luogo degli incontri, che non può certamente dirsi apparente;
ritenuto, pertanto, che il ricorso di COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME perché i reati sono estinti per prescrizione.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data eg ottobre 2024
La Cons. est.
Il Presidente