Inammissibilità Ricorso per Rinuncia: Le Conseguenze Legali
La decisione di impugnare una sentenza è un momento cruciale nel percorso processuale, ma altrettanto significativa è la scelta di fare un passo indietro. L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione chiarisce in modo inequivocabile le conseguenze derivanti dalla rinuncia a un ricorso, delineando un esito procedurale ben preciso: l’inammissibilità del ricorso per rinuncia e le relative sanzioni economiche. Questo provvedimento offre uno spunto fondamentale per comprendere la serietà e l’irrevocabilità di tale atto processuale.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano. Successivamente alla proposizione del gravame, il ricorrente, per mezzo del suo difensore munito di apposita procura speciale, ha formalmente dichiarato di voler rinunciare al ricorso stesso. Questo atto ha di fatto interrotto il procedimento di impugnazione, portando la questione all’attenzione della Suprema Corte non per una valutazione nel merito, ma per una presa d’atto delle conseguenze procedurali di tale rinuncia.
La Decisione della Cassazione sulla Rinuncia al Ricorso
La Corte di Cassazione, preso atto della dichiarazione di rinuncia, ha agito in conformità con le disposizioni del codice di procedura penale. Senza entrare nel merito dei motivi originariamente sollevati, i giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un presupposto chiaro: la rinuncia, se effettuata ritualmente, preclude qualsiasi esame della fondatezza dell’impugnazione.
Le Motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione sulla base dell’articolo 591, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale, che prevede espressamente l’inammissibilità dell’impugnazione in caso di rinuncia. La Suprema Corte ha evidenziato che la rinuncia, essendo intervenuta in modo rituale, ha determinato l’impossibilità di procedere con l’esame del ricorso.
Di conseguenza, alla declaratoria di inammissibilità è seguita, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, i giudici hanno disposto il versamento di una somma di cinquecento euro in favore della cassa delle ammende. Questa ulteriore sanzione trova la sua giustificazione nel fatto che la causa di inammissibilità del ricorso per rinuncia è direttamente riconducibile a una scelta volontaria e, quindi, a una ‘colpa’ del ricorrente, come stabilito dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 186 del 2000). L’atto volontario di rinuncia, infatti, attiva un meccanismo sanzionatorio volto a responsabilizzare la parte processuale.
Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la rinuncia al ricorso è un atto che produce effetti definitivi e non privi di conseguenze economiche. La declaratoria di inammissibilità è l’esito automatico, a cui si aggiunge l’obbligo di sostenere i costi del procedimento attivato e poi abbandonato. Questa pronuncia serve da monito sulla ponderazione necessaria prima di intraprendere e, successivamente, abbandonare la via dell’impugnazione, sottolineando come ogni scelta processuale porti con sé precise responsabilità giuridiche ed economiche.
Qual è la conseguenza principale della rinuncia a un ricorso per cassazione?
La conseguenza principale è che il ricorso viene dichiarato inammissibile, il che significa che la Corte non procederà all’esame del merito dell’impugnazione.
Chi rinuncia al ricorso deve pagare delle somme?
Sì. La parte che rinuncia al ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma determinata dal giudice in favore della cassa delle ammende.
Per quale motivo chi rinuncia al ricorso deve versare una somma alla cassa delle ammende?
Perché la causa di inammissibilità (la rinuncia) è riconducibile a un atto volontario del ricorrente. Secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, questa volontarietà configura una ‘colpa’ che giustifica l’applicazione di una sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42121 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42121 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato av?dso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata, visti i motivi di ricorso proposti a mezzo del difensore da COGNOME NOME.
Rilevato che il ricorrente, a mezzo dei difensore AVV_NOTAIO, munita di apposita procura speciale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
Ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. attesa l’intervenuta, rituale, rinuncia ai ricorso.
Alla declaratoria d’inamrnissibilità segue, per legge, la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: Corte Cost. n.186 dei 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo detE. , ,rminare in euro cinquecento
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.
Così deciRo 17 ottobre 2024
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