Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 39668 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 39668 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME, nato a Cinquefrondi (RC) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/12/2023 del Tribunale del riesame di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procurato generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza del 22/12/2023, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria rigettava l’appello proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza emessa 27/9/2023 dal Giudice per le indagini preliminari presso il locale Tribunale, co quale era stata rigettata la richiesta di revoca o sostituzione della misura cau della custodia in carcere, disposta con riguardo ai delitti di cui agli artt. d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Propone ricorso per cassazione il COGNOME, deducendo vari motivi in punt di violazione di legge e di vizio di motivazione, nonché sollecitando la proposizio di questioni pregiudiziali ai sensi dell’art. 267, par. 3, TFUE.
Con atto del 27/9/2024, depositato il 2/10/2024, il ricorrente ritualmente dichiarato di rinunciare al ricorso, senza indicazioni ulteriori.
L’impugnazione, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile. Alla luc della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato c nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia prop il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonc quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa dell ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2024 re estensore GLYPH
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