Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 20126 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 20126 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Crotone il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del Tribunale di Bologna in data 2/08/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIIRITTO
Con ordinanza in data 2 agosto 2023, il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del riesame, ha disposto, in accoglimento del gravame proposto nell’interesse di NOME COGNOME, la sostituzione con la misura degli arresti domiciliari di quella della custodia cautelare in carcere applicatagli dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna in data 7 luglio 2023.
NOME COGNOME ha proposto, avverso la predetta ordinanza, ricorso per cassazione per mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo due distinti motivi di impugnazione.
2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 268, commi 6 e 8, cod. proc. pen., in relazione alla mancata autorizzazione dell’accesso
all’ascolto delle captazioni telefoniche poste a fondamento dell’ordinanza cautelare, con conseguente vizio motivazionale, essendo la decisione basata sulle stesse captazioni, da ritenersi inutilizzabili ai fini del decidere.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 309, comma 9, cod. proc. pen. in relazione alla mancata autonoma valutazione delle esigenze cautelari poste a fondamento della misura custodiale e all’assenza di motivazione in ordine alla scelta della misura coercitiva.
Successivamente, l’AVV_NOTAIO, munito di procura speciale conferita dallo stesso RAGIONE_SOCIALE, ha depositato, con PEC del 9 novembre 2023, una dichiarazione di rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza peraltro argomentare in ordine alle ragioni della rinuncia.
Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione GLYPH della GLYPH causa GLYPH di GLYPH inammissibilità», GLYPH alla GLYPH declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 500,00 euro.
4.1. La natura non particolarmente complessa della questione e l’applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 12 gennaio 2024
Il Consigliere estensore Presidente