Inammissibilità Ricorso per Rinuncia: Analisi di un’Ordinanza della Cassazione
L’atto di impugnare una sentenza è un diritto fondamentale nel nostro ordinamento, ma cosa accade quando, dopo aver presentato un ricorso, si decide di fare un passo indietro? Un’ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sulle conseguenze procedurali di tale scelta, confermando un principio cardine del diritto processuale: la rinuncia all’impugnazione porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso per rinuncia, con precise conseguenze economiche per il ricorrente. Questo caso offre uno spunto essenziale per comprendere il valore e l’irrevocabilità di certi atti processuali.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato personalmente da un imputato avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta (comunemente nota come patteggiamento) emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare di Pordenone. Successivamente alla presentazione del ricorso, tuttavia, il difensore dell’imputato, munito di una procura speciale che lo autorizzava specificamente a compiere tale atto, ha depositato una formale dichiarazione di rinuncia all’impugnazione.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità Ricorso per Rinuncia
La Corte di Cassazione, una volta ricevuta la rinuncia, non ha potuto fare altro che prenderne atto. La rinuncia al ricorso è un atto che estingue il diritto di impugnazione e priva il giudice della possibilità di esaminare la questione nel merito. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le Conseguenze Economiche della Declaratoria
La declaratoria di inammissibilità non è priva di effetti per il ricorrente. La Corte, applicando l’articolo 616 del codice di procedura penale, ha stabilito che alla declaratoria di inammissibilità consegue l’obbligo per il ricorrente di farsi carico delle spese del procedimento. Inoltre, ha disposto il versamento di una somma, fissata in via equitativa in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte sono concise ma giuridicamente ineccepibili. Il fulcro della decisione risiede nell’atto di rinuncia, validamente sottoscritto dal difensore in forza di una procura speciale. Questo documento conferiva al legale il potere specifico di ritirare l’impugnazione per conto del suo assistito. Un ricorso a cui si è formalmente rinunciato non può essere esaminato. La Corte non entra nel merito dei motivi originari del ricorso, poiché l’atto di rinuncia li rende irrilevanti. La procedura si arresta, e il provvedimento che ne consegue è una declaratoria di inammissibilità. La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria è una conseguenza automatica prevista dalla legge per questi casi, volta a sanzionare l’utilizzo dello strumento processuale poi abbandonato.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce l’importanza e la definitività della rinuncia al ricorso. Una volta presentata da un soggetto legittimato (come un avvocato con procura speciale), essa è irrevocabile e produce l’effetto immediato di rendere inammissibile l’impugnazione. Per i cittadini, ciò significa che la decisione di impugnare o di rinunciare a un’impugnazione deve essere ponderata con estrema attenzione, in piena consapevolezza delle conseguenze. Per i professionisti legali, sottolinea l’importanza di agire sempre sulla base di un mandato chiaro e specifico, specialmente quando si compiono atti dispositivi come la rinuncia, che concludono definitivamente una fase del giudizio e comportano oneri economici per il cliente.
Cosa succede se un ricorso viene ritirato tramite una rinuncia formale?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile, il che significa che il giudice non può esaminarne il merito e la sentenza impugnata diventa definitiva.
Il difensore può rinunciare al ricorso al posto del suo assistito?
Sì, ma solo se è munito di una procura speciale, un atto con cui l’assistito gli conferisce esplicitamente il potere di compiere quello specifico atto in suo nome e per suo conto.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per rinuncia?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18794 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18794 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/10/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PORDENONE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso è proposto personalmente da NOME nei confronti della sentenza di applicazione della pena su richiesta del Tribunale di Pordenone indicata in epigrafe, proposto personalmente dall’imputato, è inammissibile per rinuncia, sottoscritta dal difensore, AVV_NOTAIO, munito di procura speciale e pervenuta il 18/1/2024.
Rilevato che alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente