Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19368 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19368 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 12/12/1974
avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che con sentenza depositata in cancelleria il giorno 11 luglio 2024
la Corte di appello di Salerno, a seguito di annullamento di questa Corte, aveva parzialmente riformato la sentenza con cui il Tribunale di Salerno aveva
condannato NOME alla pena di anni 1ii reclusione ed C 300 di multa riducendo la pena inflitta in complessivi mesi 2’di reclusione ed C 200 di multa
e confermando nel reso avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati;
che con il primo motivo di impugnazione il ricorrente eccepiva l’erronea applicazione della legge con riferimento al mancato accoglimento dell’istanza di
conversione della pena detentiva;
che con il secondo motivo eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che il primo motivo risulta manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha correttamente respinto l’istanza di conversione della pena
detentiva in pecuniaria dando rilievo alla circostanza che questa non sarebbe risultata in alcun modo afflittiva avuto riguardo alle condizioni economiche del
NOME il quale non avrebbe potuto farvi fronte;
che il secondo motivo risulta manifestamente infondato in quanto la Corte di appello ha correttamente escluso la concessione dell’istato beneficio dando rilievo alla circostanza che il Diop, pur sottoposto a procedimento penale per i fatti oggi in esame, ha ritenuto di proseguire nella propria condotta criminosa tanto da essere stato assoggettato ad altro giudizio per fatti analoghi;
che, pertanto, una tale circostanza legittima la prognosi negativa in ordine alla futura condotta del prevenuto;
che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa ammende.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2025 Il Consigliere estensore