Inammissibilità del Ricorso: Quando la Pena è Eccessiva ma non Impugnabile in Cassazione
L’inammissibilità del ricorso per Cassazione rappresenta uno degli esiti più comuni, ma spesso meno compresi, del processo penale. Una recente ordinanza della Suprema Corte offre un chiaro esempio di questo istituto, specificando i confini invalicabili del giudizio di legittimità. Il caso analizzato riguarda un ricorso fondato unicamente sulla percezione di una pena eccessiva, un motivo che, come vedremo, non trova spazio davanti ai giudici della Cassazione. Questa decisione ribadisce la natura del giudizio di legittimità, volto a controllare la corretta applicazione della legge e non a sostituirsi alle valutazioni di merito dei tribunali inferiori.
I Fatti del Caso in Analisi
Un soggetto, condannato dalla Corte d’Appello di Roma, decideva di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione. L’unico motivo di doglianza sollevato nel ricorso riguardava l’eccessività della pena inflitta. Secondo la difesa, la sanzione non era congrua rispetto ai fatti contestati, chiedendo di fatto ai giudici supremi una nuova e più mite valutazione sulla quantificazione della pena.
La Decisione della Corte: l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione, con la presente ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: la graduazione della pena, ovvero la sua quantificazione concreta, rientra nella sfera di discrezionalità del giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Questa valutazione, se logicamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità.
I Limiti del Giudizio di Legittimità
La Cassazione ha il compito di verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e la coerenza logica della motivazione delle sentenze impugnate. Non è un ‘terzo grado di giudizio’ dove si possono ripresentare i fatti o chiedere una nuova valutazione delle prove o, come in questo caso, della congruità della pena. Contestare l’entità della sanzione è, in sostanza, una critica sul merito della decisione, ambito precluso alla Corte Suprema.
L’Importanza di Proporre i Motivi in Appello
Un ulteriore elemento di rilievo emerso dall’ordinanza è che il ricorrente aveva tentato di introdurre, implicitamente, un motivo relativo all’assorbimento di una sanzione accessoria prevista dalla legge sulle armi (L. 110/75). La Corte ha sottolineato che tale questione non era mai stata sollevata nel precedente grado di giudizio, ovvero davanti alla Corte d’Appello. Questo vizio procedurale ha reso il motivo, anche se fosse stato astrattamente valido, inammissibile, poiché non è possibile presentare doglianze nuove per la prima volta in Cassazione.
Le Motivazioni dell’Ordinanza
I giudici hanno motivato la decisione di inammissibilità del ricorso sulla base di un orientamento giurisprudenziale consolidato. In primo luogo, hanno affermato che il motivo relativo all’eccessività della pena non è consentito dalla legge come fondamento per un ricorso per Cassazione. In secondo luogo, hanno ritenuto che il giudice d’appello avesse adeguatamente motivato la sua decisione, facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi, nel pieno rispetto dei principi sanciti dagli articoli 132 e 133 del codice penale, che guidano la discrezionalità del giudice nella commisurazione della pena. Infine, la novità del motivo relativo alla sanzione accessoria ha contribuito a rafforzare la declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia ha importanti implicazioni pratiche. Chi intende impugnare una sentenza di condanna deve essere consapevole che il ricorso per Cassazione deve essere fondato su precise violazioni di legge o su vizi manifesti della motivazione. La semplice insoddisfazione per l’entità della pena non è sufficiente. È fondamentale, inoltre, che tutti i motivi di doglianza siano articolati già nel giudizio di appello, pena l’impossibilità di farli valere successivamente. La declaratoria di inammissibilità, infine, comporta non solo la definitività della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
È possibile ricorrere in Cassazione solo perché si ritiene una pena troppo alta?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che contestare la sola ‘eccessività della pena’ non è un motivo consentito in sede di legittimità. La determinazione della pena è una valutazione di merito, riservata alla discrezionalità del giudice delle istanze precedenti, purché la sua decisione sia motivata.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che il ricorso non può essere esaminato nel merito perché si basa su motivi non ammessi dalla legge o presenta vizi procedurali. Di conseguenza, la decisione impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Si può introdurre un nuovo motivo di ricorso per la prima volta in Cassazione?
No, l’ordinanza chiarisce che un motivo non dedotto nel giudizio di appello non può essere sollevato per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione. Tutte le questioni devono essere presentate nei gradi di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30189 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30189 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GENZANO DI ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta l’eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 1 della sentenza impugnata), dovendosi rilevare che il motivo in ordine all’assorbimento della sanzione per il reato di cui all’art. 4 leg 110/75 non era stato dedotto in appello;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2024
Il Consigliere Estensore
Il Predente