Inammissibilità del Ricorso in Cassazione per Motivi Generici
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, sottolineando la necessità di presentare motivi specifici e non meramente ripetitivi. La decisione di dichiarare l’inammissibilità del ricorso di un imputato ha comportato non solo la conferma della sentenza di condanna, ma anche l’imposizione di ulteriori oneri economici a suo carico. Questo caso rappresenta un monito fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza di secondo grado.
I Fatti Processuali
Un imputato, a seguito di una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. I motivi del ricorso erano principalmente due. Il primo contestava la correttezza della motivazione della Corte territoriale in merito alla competenza territoriale. Il secondo, invece, lamentava la mancata applicazione di alcune norme del codice di procedura penale relative all’istruzione dibattimentale in appello (artt. 507 e 603 c.p.p.).
Oltre al ricorso principale, la difesa aveva depositato una memoria con motivi nuovi, e anche la parte civile, un’azienda manifatturiera, si era costituita nel giudizio presentando le proprie memorie difensive.
La Decisione della Corte e l’Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso e li ha giudicati inammissibili. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto senza un’analisi del merito della vicenda. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, l’imputato è stato condannato a rimborsare le spese legali sostenute dalla parte civile, liquidate in duemila euro oltre accessori di legge.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su argomentazioni precise e rigorose. Per quanto riguarda il primo motivo, relativo alla competenza territoriale, i giudici hanno rilevato che le argomentazioni presentate erano una ‘pedissequa reiterazione’ di quelle già esposte e respinte nel giudizio d’appello. Il ricorso, per essere ammissibile, deve contenere una critica argomentata e specifica alla sentenza impugnata, non limitarsi a riproporre le stesse doglianze. La mancanza di specificità ha reso il motivo solo apparentemente valido, ma in sostanza inidoneo a superare il vaglio di ammissibilità.
Anche il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha affermato che la motivazione della sentenza d’appello era esente da ‘evidenti illogicità’ nella ricostruzione della condotta e descriveva in modo concreto gli elementi costitutivi del reato. Pertanto, non sussistevano i presupposti per una rinnovazione dell’istruttoria in appello come richiesto dalla difesa. L’inammissibilità dei motivi principali ha trascinato con sé anche l’inammissibilità dei motivi nuovi presentati successivamente.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del giudizio di legittimità: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti. Esso serve a controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Per questo, i motivi di ricorso devono essere specifici, pertinenti e critici nei confronti della decisione impugnata. La semplice riproposizione di argomenti già disattesi, senza un confronto puntuale con le ragioni del giudice d’appello, conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguenze economiche significative per il ricorrente. La decisione serve da guida pratica, evidenziando l’importanza di una redazione tecnica e mirata degli atti di impugnazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il primo motivo era una semplice ripetizione di argomentazioni già respinte in appello, mancando di una critica specifica alla sentenza impugnata, mentre il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese legali della parte civile per un importo di 2.000 euro, oltre accessori.
È sufficiente ripetere in Cassazione gli stessi motivi presentati in appello?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che la ‘pedissequa reiterazione’ di argomentazioni già disattese, senza una critica specifica e argomentata delle motivazioni della sentenza di appello, rende il ricorso inammissibile per mancanza di specificità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25337 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25337 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, nonché la memoria tempestivamente depositata dalla difesa, con motivi nuovi, ed ancora la memoria della parte civile costituita;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione in tema di competenza territoriale, non è consentito perché fondato su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito alla pag. 4 e segg. della sentenza impugnata, dovendosi gliargomenti proposti a sostegno considerare non specifici, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, semplicemente reiterando la doglianza disattesa;
osservato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione dell’art. 507 e 603 cod.proc.pen è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità nella ricostruzione della condotta imputata, con concreta descrizione degli elementi costitutivi della stessa;
ritenuto come dalla inammissibilità dei predetti motivi consegua l’inammissibilità dei motivi nuovi;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre che alla rifusione delle spese di costituzione e difesa in favore della parte civile costituita nella misura di euro 2000,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE che liquida in euro 2000,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024
Il Consigliere Estensore