Inammissibilità del ricorso: quando la Cassazione respinge l’appello
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi per Cassazione, sottolineando la necessità di presentare motivi specifici e non meramente ripetitivi. Affrontare il giudizio di legittimità richiede una tecnica redazionale precisa, poiché la Corte non riesamina i fatti, ma valuta la corretta applicazione della legge. Un caso recente ha ribadito questo principio, portando alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso a causa della genericità delle censure mosse alla sentenza di secondo grado.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione. Nel suo atto, contestava la correttezza della motivazione che fondava il giudizio di responsabilità a suo carico. Tuttavia, l’atto di impugnazione si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già avanzate e analiticamente respinte nel giudizio d’appello, senza sviluppare una critica mirata e puntuale contro le specifiche ragioni esposte nella sentenza impugnata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si basa su un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: il ricorso non può risolversi in una ‘pedissequa reiterazione’ dei motivi già dedotti in appello. Quando ciò accade, i motivi vengono considerati non specifici, ma soltanto apparenti, poiché non assolvono alla funzione tipica di una critica argomentata contro la decisione che si intende impugnare.
Le Motivazioni: la ragione dell’inammissibilità del ricorso
La Corte ha spiegato che, per superare il vaglio di ammissibilità, il ricorrente deve confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza di secondo grado. Non è sufficiente ripresentare le medesime doglianze, ma è necessario evidenziare in modo specifico gli errori di diritto o i vizi logici in cui sarebbero incorsi i giudici d’appello nel respingere le argomentazioni difensive. Nel caso di specie, il ricorso ometteva completamente questo passaggio cruciale, rendendo le censure generiche e, di conseguenza, inammissibili. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorso inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia ribadisce l’importanza di redigere un ricorso per Cassazione che sia tecnicamente ineccepibile. Per gli avvocati, ciò significa studiare approfonditamente la motivazione della sentenza d’appello e costruire un’argomentazione che ne smonti punto per punto le conclusioni, evidenziando vizi specifici. Per gli imputati, la decisione sottolinea come il ricorso in Cassazione non rappresenti un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, ma un controllo sulla legittimità della decisione. Un ricorso che ignori questa distinzione e si limiti a ripetere argomenti già vagliati è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente aggravio di spese.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte nel giudizio d’appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa si intende per motivo di ricorso ‘non specifico’?
Un motivo di ricorso è considerato ‘non specifico’ quando è solo apparente e non svolge la funzione di critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. In pratica, non si confronta con le ragioni della decisione impugnata, ma si limita a riproporre tesi già esposte.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente in caso di inammissibilità?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo specifico caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44147 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44147 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a MONREALE il 11/09/1960
avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO ·
Letto il ricorso di NOME COGNOME
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano le pagine 3-4 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2024.