Inammissibilità ricorso: quando la mancanza di specificità costa cara
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal rigore con cui vengono seguite le regole procedurali. Un esempio lampante è il principio della specificità dei motivi di appello, la cui violazione può portare a una dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce questo concetto fondamentale, condannando un ricorrente al pagamento di spese e di una sanzione pecuniaria per non aver rispettato tale requisito essenziale. Analizziamo insieme la vicenda.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione da un individuo, avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Palermo. Quest’ultima aveva già dichiarato inammissibile il suo precedente atto di appello. La ragione? L’atto era stato giudicato carente del requisito della ‘specificità dei motivi’. In pratica, l’imputato non aveva spiegato in modo sufficientemente chiaro e dettagliato perché riteneva sbagliata la sentenza di primo grado. Non contento, l’individuo ha deciso di impugnare anche questa decisione di inammissibilità, portando il caso davanti alla massima istanza giurisdizionale.
La Decisione della Corte di Cassazione e l’inammissibilità del ricorso
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha posto fine alla questione dichiarando a sua volta l’inammissibilità del ricorso. I giudici supremi hanno ritenuto che il motivo presentato dal ricorrente fosse ‘manifestamente infondato’. La Corte ha confermato la correttezza della decisione della Corte d’Appello, sottolineando come la motivazione fosse immune da vizi logici o giuridici e pienamente coerente con la giurisprudenza consolidata, in particolare con una nota sentenza delle Sezioni Unite (la n. 8825 del 2016).
La conseguenza diretta di questa decisione è stata duplice: in primo luogo, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. I giudici hanno specificato che tale sanzione è dovuta poiché l’aver proposto un ricorso senza speranza di accoglimento costituisce una colpa che ha inutilmente attivato la macchina della giustizia.
Le Motivazioni
Il cuore della motivazione risiede nel principio della specificità dei motivi di impugnazione. La legge processuale penale richiede che chi impugna una sentenza non si limiti a una generica contestazione, ma articoli critiche precise, puntuali e argomentate. È necessario indicare quali parti della sentenza si contestano e perché, confrontandosi direttamente con le argomentazioni del giudice precedente. Nel caso di specie, l’appello iniziale era risultato vago, non riuscendo a superare questo fondamentale vaglio di ammissibilità.
Di conseguenza, il successivo ricorso in Cassazione, che criticava proprio quella declaratoria di inammissibilità, è stato giudicato manifestamente infondato. La Cassazione non ha fatto altro che constatare come la Corte territoriale avesse applicato correttamente un principio cardine del diritto processuale, rendendo l’impugnazione successiva un tentativo palesemente destinato al fallimento.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante monito: le impugnazioni non possono essere atti generici o esplorativi. Devono essere redatte con la massima diligenza e precisione, pena l’inammissibilità del ricorso. La sanzione non è solo processuale (la chiusura del caso), ma anche economica, con la condanna a spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende. Per i cittadini e i professionisti del diritto, ciò sottolinea l’importanza cruciale di affidarsi a una difesa tecnica competente, capace di strutturare un’impugnazione solida e specifica, unica via per ottenere una revisione nel merito della propria posizione.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché basato su un motivo ritenuto ‘manifestamente infondato’. La Corte ha infatti confermato che la precedente decisione della Corte d’Appello, che aveva già dichiarato inammissibile l’appello per mancanza di specificità dei motivi, era giuridicamente corretta.
Cosa significa ‘carenza del requisito della specificità dei motivi’?
Significa che l’atto di appello non indicava in modo chiaro, preciso e dettagliato le parti della sentenza che si intendevano contestare e le ragioni di fatto e di diritto a sostegno della critica. L’impugnazione era troppo generica per poter essere esaminata nel merito.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un ricorso senza fondamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1409 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1409 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PALERMO il 05/07/1982
avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale, con motivazione immune da vizi logici o giuridici e coerente con giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822), dichiarato l’inammissibilità dell’atto di appello per carenza del requisito d specificità dei motivi dedotti.
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024.