Inammissibilità Ricorso: la Cassazione ribadisce l’obbligo di motivi specifici
L’impugnazione di una sentenza è un diritto fondamentale, ma il suo esercizio è subordinato a regole precise. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito, ancora una volta, che la genericità dei motivi di appello conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità ricorso. Questo principio garantisce che il processo di secondo grado non sia un mero riesame del primo, ma un controllo mirato su specifiche critiche mosse alla decisione impugnata. Analizziamo insieme questa pronuncia per capire i requisiti essenziali di un ricorso efficace.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Venezia. Il ricorrente lamentava che i giudici di secondo grado non avessero adeguatamente considerato i suoi motivi di appello relativi al trattamento sanzionatorio e alla concessione della sospensione condizionale della pena. Sostanzialmente, l’imputato riteneva che la pena inflitta fosse eccessiva e che meritasse il beneficio della sospensione, argomenti che, a suo dire, non erano stati valutati correttamente in appello.
La Valutazione sull’Inammissibilità del Ricorso da parte della Cassazione
La Suprema Corte, esaminando il ricorso, ha raggiunto una conclusione netta e perentoria: l’impugnazione è inammissibile. I giudici hanno rilevato che le ragioni di doglianza erano state formulate in termini “del tutto aspecifici” e contenevano “censure assolutamente generiche”. Il ricorso si limitava a riproporre le lamentele senza un confronto critico e puntuale con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. Questo vizio formale ha reso impossibile per la Corte procedere a un esame di merito, portando alla declaratoria di inammissibilità ricorso.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Cassazione si fonda su un principio cardine del diritto processuale penale, codificato negli articoli 581 e 591 del codice di procedura penale. Tali norme stabiliscono che i motivi di impugnazione, per essere validi, devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso con la decisione del giudice precedente.
Il ricorrente deve, invece, instaurare un dialogo critico con la sentenza impugnata, smontandone le argomentazioni e dimostrando, punto per punto, dove e perché il giudice avrebbe errato. Nel caso di specie, la Corte ha sottolineato come fosse “assente ogni confronto con le giustificazioni a sostegno del decisum”. In altre parole, l’atto di appello non spiegava perché le motivazioni della Corte d’Appello fossero sbagliate, limitandosi a una sterile riaffermazione della propria posizione. Questa carenza strutturale priva il ricorso della sua funzione essenziale, trasformandolo in un atto non idoneo a investire il giudice superiore della questione.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito per la difesa tecnica. La preparazione di un atto di impugnazione richiede un’analisi approfondita e meticolosa della sentenza che si intende contestare. Ogni censura deve essere supportata da argomentazioni logico-giuridiche precise e da riferimenti fattuali pertinenti. La pigrizia argomentativa o la semplice riproposizione di temi già trattati senza un’analisi critica specifica della motivazione del giudice conducono a un esito scontato: l’inammissibilità. Le conseguenze non sono solo la conferma della sentenza impugnata, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come nel caso di specie, dove il ricorrente è stato condannato al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano del tutto aspecifici e generici, senza un confronto diretto e critico con le motivazioni della sentenza impugnata, come richiesto dalla legge.
Quali sono i requisiti legali per un ricorso valido?
Secondo la Corte, che richiama gli articoli 581 e 591 del codice di procedura penale, un ricorso deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono ogni richiesta, pena l’inammissibilità.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42087 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42087 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esamiNOME il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME;
rilevato che il ricorrente si duole della declaratoria d’inammissibilità dell’appello lamentando che la Corte d’appello non ha considerato i punti devoluti in tema di trattamento sanzioNOMErio e sospensione condizionale della pena.
Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini . del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata.
Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta: nei presente caso è assente ogni confronto con le giustificazioni a sostegno dei decisum.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 ottobre 2024
Il Consigliere estensore