Inammissibilità Ricorso: la Cassazione chiarisce i limiti per motivi generici e nuovi
Con l’ordinanza n. 15817 del 2024, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi su un tema cruciale della procedura penale: l’inammissibilità del ricorso. La decisione offre importanti chiarimenti sui requisiti di specificità dei motivi e sull’impossibilità di sanare un ricorso viziato attraverso la presentazione di motivi nuovi. Questo provvedimento rappresenta un monito per i professionisti del diritto sull’importanza di redigere atti di impugnazione rigorosi e focalizzati su questioni di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello. L’imputato aveva sollevato diversi motivi di doglianza, sperando di ottenere un annullamento della condanna subita nel secondo grado di giudizio. La questione è quindi giunta all’esame della Suprema Corte di Cassazione, chiamata a valutare la validità e la fondatezza dei motivi di ricorso proposti.
L’Analisi della Cassazione sui Motivi del Ricorso
La Corte ha esaminato singolarmente i motivi presentati, giungendo a una declaratoria di inammissibilità totale. L’analisi dei giudici di legittimità è stata meticolosa e ha evidenziato diverse carenze strutturali nell’atto di impugnazione:
* Primo Motivo: Ritenuto inammissibile perché mirava a una rivalutazione del materiale probatorio. La Corte ha ricordato che il giudizio di cassazione è un processo di legittimità, non un terzo grado di merito. Non è consentito chiedere ai giudici supremi di riesaminare i fatti come se fossero un tribunale di appello.
* Secondo e Terzo Motivo: Definiti meramente reiterativi. L’imputato si era limitato a riproporre le stesse censure già sollevate e respinte dalla Corte di Appello, senza confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata. Questa prassi è contraria al principio di specificità dei motivi di ricorso.
* Quarto e Quinto Motivo: La Corte ha ritenuto che la sentenza d’appello avesse fornito una motivazione congrua e logica, in particolare sulla questione della recidiva. I giudici di merito avevano correttamente considerato la commissione di un ulteriore reato, alla luce dei precedenti, come indice di una “specifica proclività a delinquere”, adempiendo così all’onere motivazionale richiesto.
La Questione dell’Inammissibilità del Ricorso e dei Motivi Nuovi
Un punto centrale della decisione riguarda il rapporto tra l’inammissibilità dei motivi originari e la presentazione di “motivi nuovi”. La difesa aveva tentato di integrare il ricorso iniziale, ma la Cassazione ha applicato un principio consolidato, citando l’art. 585, comma 4, del codice di procedura penale e una precedente sentenza (Cass. Pen., Sez. 5, n. 48044/2019).
Il Vizio Radicale che si Trasmette
La Corte ha statuito che l’inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi. Il vizio che inficia l’atto iniziale è talmente radicale da trasmettersi inevitabilmente anche alle integrazioni successive. Questo avviene a causa dell'”imprescindibile vincolo di connessione” che lega i motivi originari a quelli nuovi. Consentire una sanatoria di questo tipo equivarrebbe a permettere uno “spostamento surrettizio” dei termini per l’impugnazione, violando le rigide scadenze processuali.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione dell’ordinanza è chiara e lineare. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mancava dei requisiti essenziali per poter essere esaminato nel merito. I motivi erano o non consentiti nel giudizio di legittimità (richiesta di rivalutazione dei fatti), o privi di specificità (ripetizione di argomenti già trattati), o infondati di fronte a una motivazione adeguata della corte territoriale. Di conseguenza, l’intero impianto del ricorso è crollato, trascinando con sé anche i motivi nuovi presentati successivamente. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende è la diretta conseguenza di tale declaratoria.
Conclusioni
Questa ordinanza della Corte di Cassazione riafferma con forza i paletti procedurali per l’accesso al giudizio di legittimità. Sottolinea che il ricorso non può essere una semplice ripetizione delle difese svolte nei gradi di merito, né un’occasione per ridiscutere i fatti. Deve invece consistere in una critica puntuale e argomentata delle violazioni di legge o dei vizi di motivazione presenti nella sentenza impugnata. La decisione serve da promemoria sull’onere di diligenza nella redazione degli atti di impugnazione, la cui ammissibilità è il presupposto indispensabile per qualsiasi discussione sul merito della vicenda.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove di un processo?
No, l’ordinanza conferma che il giudizio in Cassazione è un ‘processo di legittimità’, volto a controllare la corretta applicazione della legge e non a effettuare una nuova valutazione del materiale probatorio, compito che spetta esclusivamente ai giudici di merito.
Cosa succede se un ricorso per cassazione ripropone le stesse censure già respinte in appello?
Il ricorso viene considerato meramente reiterativo e, di conseguenza, privo della specificità richiesta. Come stabilito nel caso in esame, questa mancanza porta alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
La presentazione di ‘motivi nuovi’ può sanare l’inammissibilità del ricorso originale?
No. L’ordinanza chiarisce che l’inammissibilità dei motivi originari si trasmette ai motivi nuovi. Questi ultimi non possono sanare un ‘vizio radicale’ del ricorso iniziale, a causa dell’imprescindibile vincolo di connessione esistente tra di essi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15817 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15817 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MODUGNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/04/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME e la memoria depositata; ritenuto che il primo motivo di ricorso attiene al merito della vicenda e propone u rivalutazione del materiale probatorio, operazione non consentita nel processo di legittimità
rilevato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono meramente reiterativi di cens sulle quali la Corte di appello ha già risposto, con conseguente mancanza di specificità d stessi;
rilevato che sul quarto e quinto motivo di ricorso vi è congrua motivazione a pag.5 del sentenza impugnata; in particolare, quanto alla recidiva, la Corte di appello ha ritenut l’ulteriore reato commesso, alla luce dei precedenti dell’imputato, fosse indice di una “spec proclività a delinquere”, così adempiendo all’onere motivazionale richiesto;
ritenuto che l’inammissibilità de í ricorsiopropostipsi estende, ai sensi dell’art. 585 comma 4 cod. proc. pen., ai motivi nuovi: infatti, si deve ribadire che “l’inammissibilità dei motiv del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso c si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l’imp vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitat surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione” (Sez.5, n. 48044 del 02/07/201 Di Giacinto, Rv. 277850).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 9 aprile 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente