Inammissibilità Ricorso: Quando i Motivi Generici non Bastano
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche attraverso il rispetto delle regole procedurali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un punto fondamentale: la specificità dei motivi di appello. Quando si contesta una sentenza, non basta affermare che sia sbagliata; è necessario spiegare dettagliatamente perché. In caso contrario, si rischia una declaratoria di inammissibilità ricorso, come accaduto nel caso che analizziamo oggi.
I Fatti del Caso in Analisi
La vicenda processuale trae origine da una condanna penale. L’imputato, non soddisfatto della quantificazione della pena decisa dal giudice di primo grado, presentava appello. Tra i vari motivi, il primo e principale riguardava la misura della sanzione irrogata. La difesa sosteneva che la Corte d’Appello avesse errato nel non motivare adeguatamente la determinazione della pena, limitandosi a generiche affermazioni sulla modesta gravità del fatto.
La Corte d’Appello, tuttavia, pur potendo integrare la motivazione, aveva comunque affrontato e disatteso le argomentazioni della difesa, confermando la decisione del primo giudice. Contro questa sentenza, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, insistendo sul vizio di motivazione.
La Decisione della Corte di Cassazione: la Specificità del Gravame
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha messo un punto fermo sulla questione, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del diritto processuale penale: i motivi di impugnazione non possono essere generici, ma devono essere specifici.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha ritenuto il motivo di ricorso manifestamente infondato. I giudici hanno osservato che il ricorso in appello, pur lamentando un difetto di motivazione sulla pena, non conteneva argomentazioni specifiche che giustificassero l’applicazione di una pena diversa e inferiore. In altre parole, la difesa si era limitata a una critica “distruttiva” della sentenza di primo grado, senza proporre una tesi “costruttiva” alternativa.
Le doglianze, definite “generiche”, erano dirette a rivendicare la modesta gravità del fatto. Tuttavia, la Corte d’Appello aveva già preso in esame questi aspetti, ritenendoli non sufficienti a giustificare una riduzione della pena. La Cassazione ha quindi concluso che, in assenza di vizi logici nel ragionamento della Corte d’Appello, il ricorso non poteva essere accolto. L’inammissibilità ricorso è stata la naturale conseguenza di questa carenza argomentativa.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia ribadisce una lezione fondamentale per chi opera nel diritto: un’impugnazione efficace non può limitarsi a una sterile critica. È indispensabile articolare motivi chiari, precisi e supportati da elementi concreti. Lamentare un difetto di motivazione senza indicare quali elementi il giudice avrebbe dovuto considerare diversamente e perché, si traduce in un’azione destinata al fallimento.
Per l’avvocato, significa redigere atti di appello e di ricorso che non solo identifichino il vizio della sentenza impugnata, ma che offrano al giudice superiore una prospettiva alternativa e motivata. Per l’assistito, implica la consapevolezza che l’esito di un’impugnazione dipende strettamente dalla qualità tecnica e dalla specificità delle argomentazioni legali proposte. In definitiva, un ricorso generico non solo non porta a una riforma della sentenza, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato era manifestamente infondato. L’appellante si era limitato a contestare un difetto di motivazione sulla misura della pena senza fornire argomentazioni specifiche che giustificassero l’applicazione di una pena diversa e inferiore.
Cosa si intende per ‘motivi generici’ in un ricorso?
Secondo la Corte, per motivi generici si intendono quelle doglianze che non contengono argomentazioni specifiche sulle ragioni giustificative di una diversa decisione. Nel caso specifico, le lamentele si limitavano a rivendicare la modesta gravità del fatto, senza articolare un ragionamento giuridico preciso per una riduzione della pena.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questa ordinanza è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36024 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36024 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CALTANISSETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME;
t
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l’unico motivo prospetto, diretto a contest l’assenza di motivazione in ordine alla censura prospettata in appello quanto alla misura del pena irrogata, è manifestamente infondato atteso che il rilievo sulla pena prospettato con gravame (la prima delle censure proposte) lamentava unicamente un difetto di motivazione sulla determinazione del trattamento irrogato ( vizio che non inficiava integralmente la decisio appellata potendo la Corte di appello colmare la relativa lacuna argomentativa), ma non conteneva argomentazioni specifiche sulle ragioni giustificative di un diverso e minore porta della pena da applicare, ricavabili, a tutto concedere, a meno di non voler ritenere inammissibi la doglianza in quella sede prospettata, dal portato delle doglianze espresse nel contestare generiche, ( doglianze) argomentate con indicazioni (dirette a rivendicare la modesta gravità de fatto) sinteticamente ma altrettanto puntualmente affrontate e disattese dalla Corte del meri senza incorrere in vizi logici nel confermare integralmente la decisione appellata;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 12 luglio 2024.