Inammissibilità ricorso: la ripetizione dei motivi blocca la Cassazione
L’inammissibilità ricorso rappresenta uno dei principali filtri di accesso alla giurisdizione di legittimità. Quando un ricorrente si limita a riproporre le medesime lamentele già sollevate in appello, senza confrontarsi con le motivazioni fornite dai giudici di secondo grado, la Suprema Corte non può entrare nel merito della questione. Questo principio è stato ribadito in una recente ordinanza che ha visto protagonista un cittadino straniero in merito alla comprensione degli atti processuali.
Il caso e l’inammissibilità ricorso per genericità
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte di Appello. Il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 62 del codice di procedura penale, sostenendo un vizio di motivazione legato alla sua presunta mancata comprensione della lingua italiana durante le fasi del processo. Tuttavia, tale doglianza era già stata oggetto di analisi nel grado precedente.
I giudici di merito avevano già fornito risposte puntuali e giuridicamente corrette riguardo alla capacità del soggetto di intendere la lingua italiana. Nonostante ciò, il ricorso in Cassazione si è limitato a una riproduzione meccanica delle stesse critiche, omettendo di attaccare i ragionamenti specifici contenuti nella sentenza impugnata.
La funzione della critica argomentata
Il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di merito, ma un giudizio di legittimità. Ciò significa che il ricorrente ha l’onere di dimostrare dove e come la sentenza di appello abbia errato. Se i motivi di ricorso sono soltanto apparenti e non assolvono alla funzione di critica argomentata, scatta inevitabilmente la dichiarazione di inammissibilità. La legge richiede infatti che i motivi siano specifici e correlati alle ragioni esposte nel provvedimento che si intende riformare.
Nel caso in esame, la Corte ha evidenziato come la reiterazione pedissequa delle censure di fatto, già disattese in appello, renda il ricorso privo della necessaria specificità estrinseca. Questo difetto trasforma le lamentele in motivi non idonei a incrinare la tenuta logica della decisione impugnata.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sul rilievo che il ricorso non ha introdotto elementi di novità né ha saputo confutare le argomentazioni della Corte di merito. I giudici hanno osservato che le censure si risolvevano in una mera ripetizione di quanto già dedotto in appello, ignorando i corretti argomenti giuridici con cui i giudici di secondo grado avevano già risposto. Tale condotta processuale configura una mancanza di specificità dei motivi, rendendoli soltanto apparenti. La Corte ha dunque ravvisato l’assenza di una reale funzione critica verso la sentenza oggetto di ricorso, elemento essenziale per l’ammissibilità del gravame in sede di legittimità.
Le conclusioni
Le conclusioni del collegio giudicante hanno portato alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Oltre al rigetto, la Corte ha applicato rigorosamente le sanzioni previste dal codice di rito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione sottolinea l’importanza di una redazione tecnica accurata dei motivi di ricorso, che devono sempre confrontarsi in modo dialettico con la motivazione della sentenza impugnata per evitare pesanti conseguenze economiche e procedurali.
Cosa accade se il ricorso in Cassazione ripete i motivi dell’appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile perché manca di specificità. La legge richiede che il ricorrente contesti direttamente le motivazioni della sentenza di secondo grado e non si limiti a riproporre vecchie tesi.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che può variare in base alla gravità della colpa.
È possibile contestare la mancata conoscenza della lingua italiana in Cassazione?
Sì, ma solo se si dimostra che il giudice di merito ha motivato in modo illogico o errato sul punto. Non basta riproporre il dubbio se la Corte d’Appello ha già fornito una risposta motivata e corretta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40161 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40161 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e della motivazione in relazione all’art. 62 cod. proc. pen., è fondato su censure in risolvono nella pedissequa reiterazione – anche con riguardo alla comprensione da part ricorrente della lingua italiana – , di quelle già dedotte in appello e disattese argomenti giuridici dalla Corte di merito (si veda, in proposito, pag. 3 della sentenza im dovendo le stesse considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omett assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di r rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese pro e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 11 luglio 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente